Il nostro sistema penale è incentrato sulla divisione dei reati in delitti e contravvenzioni. Molte sono state, nel tempo, le teorie volte a differenziare ontologicamente queste due categorie di reati; tuttavia nessuna delle teorie proposte è stata in grado di dare una risposta esauriente. L’elemento di diversificazione, secondo il c.p. vigente che adotta a tal fine un criterio formale, è basato sulla specie di pena comminata: mentre i delitti vengono puniti con la multa (v.), la reclusione (v.) e l’ergastolo (v.), le contravvenzioni vengono sanzionate con le pene dell’arresto (v.) e dell’ammenda (v.). L’esistenza della categoria di reati in oggetto, in aggiunta ai delitti, ha alla sua origine l’assorbimento nel diritto penale, a partire dal secolo XVIII, di fatti che costituivano in precedenza illeciti amministrativi: tale assorbimento implicava la sottoposizione dei suddetti illeciti alle garanzie del diritto e del processo penale. Venivano in considerazione norme attinenti all’inosservanza di obblighi diretti a prevenire eventi pregiudizievoli per la comunità , la regolamentazione di particolari attività , quali il vagabondaggio e la prostituzione, o di mestieri, la disciplina di commerci e industrie, ecc.. A partire dal secolo scorso, accanto alle suddette incriminazioni, si sono inserite nella categoria altri reati, caratterizzati esclusivamente dalla modesta gravità , ossia incidenti su interessi ritenuti dal legislatore secondari rispetto a quelli offesi dai delitti, con ciò creando un ostacolo ad una concezione unitaria delle contravvenzioni, data la varietà di tali interessi. Si può semplificare il problema classificatorio riassumendo e suddividendo le fattispecie contravvenzionali raggruppandole attorno a due poli: il primo costituito dall’inosservanza di norme a carattere preventivocontravvenzionicautelare, volte alla tutela anticipata nelle forme del pericolo indiretto, di beni giuridici altrimenti tutelati sul piano della lesione o del pericolo diretto; il secondo rappresentato dall’inosservanza di norme concernenti la disciplina di attività soggette ad un potere amministrativo.
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