I cointeressati sono tutti i soggetti pregiudicati da un determinato atto amministrativo e, in quanto tali, legittimati ad impugnarlo. Tuttavia, qualora l’atto suddetto non sia impugnato da tutti i cointeressati, il giudice non è tenuto ad integrare il contraddittorio. Ne discende che il litisconsorzio tra i cointeressati è sempre facoltativo (v. litisconsorzio, cointeressati nel processo amministrativo), fuorche´ nell’ambito di quei giudizi che culminano in pronunce di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, cointeressati esclusiva). In quest’ultimo caso il litisconsorzio tra i cointeressati è , perciò , necessario (v. litisconsorzio, cointeressati nel processo amministrativo). (Fornaro).
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