Enciclopedia giuridica

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Esclusiva



clausola di esclusiva: la esclusiva esclusiva o standstill agreement (v.) è la clausola con la quale le parti si impegnano a mantenere inalterato, durante la trattativa (v.), lo stato di fatto e di diritto della cosa che ne forma oggetto.

esclusiva di brevetto: è il diritto, attribuito dall’acquisto di un brevetto per invenzione (v.), di attuare un’invenzione industriale (v.) e di trarne profitto in esclusiva nel territorio dello Stato. Il diritto di esclusiva comprende, oltre la fabbricazione, il commercio del prodotto. Il diritto di esclusiva esclusiva è violato anche da chi si limita a fare commercio del prodotto brevettato senza avere contribuito alla sua fabbricazione, nonche´ da chi produce in Italia per commercializzare il prodotto soltanto all’estero. Il diritto di esclusiva non si estende agli atti compiuti in ambito privato per fini non commerciali e in via sperimentale. L’esclusiva si esaurisce una volta che il prodotto sia stato posto in vendita: il titolare del brevetto non può impedire, ne´ subordinare al proprio consenso, la rivendita dei prodotti, che dopo il primo acquisto diventano materia di libero commercio. Chi vuole ottenere l’esclusiva dell’utilizzazione di un’invenzione industriale in un mercato plurinazionale, deve ottenere il brevetto in più Stati.

diritto di esclusiva: al contratto di somministrazione (v.) il codice consente di apporre patti di esclusiva sia a favore del somministrante (art. 1567 c.c.) sia a favore dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568 c.c.), sia di entrambi (cosiddetta esclusiva reciproca). Con il primo patto, esclusiva a favore del produttore, il rivenditore si impegna, nei confronti del produttore, a mettere in vendita solo i suoi prodotti, con esclusione dei corrispondenti o analoghi prodotti fabbricati da altri. A questo modo, l’industriale impedisce ai propri concorrenti di servirsi del medesimo rivenditore per la distribuzione dei loro prodotti, e si assicura una posizione di monopolio nell’ambito del mercato in cui opera il rivenditore. L’altro patto di esclusiva, quello a favore del rivenditore, obbliga il produttore somministrante a non vendere, direttamente o indirettamente, nella zona assegnata al rivenditore. Altre volte il esclusiva esclusiva attiene al contenuto legale del contratto: è tale il esclusiva esclusiva del preponente (v.) verso l’agente di commercio (v.): questi non può procurare affari per imprese concorrenti con il preponente. La facoltà di pattuire diritti di esclusiva è limitata dall’esigenza, di ordine pubblico, di non consentire la disposizione integrale dell’autonomia contrattuale.

esclusiva reciproca: v. patto di esclusiva.


Esclusione      |      Esecutore testamentario


 
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