Enciclopedia giuridica

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Esecutore testamentario

L’esecutore testamentario è quella persona fisica (v.) o giuridica (v. persona giuridica) alla quale il testatore ha conferito l’incarico di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703, comma 1o, c.c.). L’esecutore testamentario esercita le sue funzioni in nome proprio e nell’interesse dell’ereditando, affinche´ venga attuata la sua volontà . Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari; può anche nominare degli esecutori testamentari i quali sostituiscano l’esecutore testamentario che non può o non vuole accettare l’incarico (art. 700, comma 1o, c.c.) ed autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora non possa continuare nell’ufficio (art. 700, comma 3o, c.c.). Può essere nominato esecutore testamentario anche un erede (v.) o un legatario (v.) (art. 701, comma 2o, c.c.). Il testatore può anche rimettere la nomina dell’esecutore testamentario alla determinazione di un terzo, indicato nel testamento: in tal caso, se il terzo non effettua la determinazione, la nomina dell’esecutore testamentario non può avere effetto, dato il carattere personale del testamento, che non consente, come è consentito invece in materia di contratto (v. arbitraggio) un intervento dell’autorità giudiziaria sostitutiva della volontà del soggetto cui il testatore ha affidato l’incarico di procedere alla determinazione. Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire (v.) (art. 701, comma 1o, c.c.). Se il testatore ha nominato più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni o anche ci sia necessità di prendere un provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario (art. 700, comma 2o, c.c.). Se tra gli esecutori che devono agire congiuntamente sorge disaccordo circa il compimento di un atto (e il testatore non abbia espressamente previsto che in caso di disaccordo ci si debba attenere alla volontà della maggioranza degli esecutori), provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (art. 708 c.c.). Competente a provvedere è il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. apertura della successione) (art. 750 c.p.c.). Il soggetto designato dal testatore come esecutore testamentario può accettare o rinunziare alla nomina. Tanto l’accettazione quanto la rinunzia non possono essere soggette ne´ a termine (v.) ne´ a condizione (v.) (art. 701, comma 2o, c.c.) e devono risultare da una dichiarazione che il soggetto designato rende al cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione. Tale dichiarazione deve essere annotata nel registro delle successioni (art. 701, comma 1o, c.c.). Si ritiene che anche dopo l’accettazione l’esecutore testamentario può rinunziare all’incarico, salva la responsabilità per danni in caso di rinunzia senza causa, in applicazione analogica dell’art. 1727 c.c. (v. mandato). L’autorità giudiziaria (il pretore, ex art. 749 c.p.c.), su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore testamentario un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante (art. 702, comma 3o, c.c.). Salvo che il testatore abbia diversamente disposto, l’esecutore testamentario, oltre al compito di dare esatta esecuzione alle disposizioni testamentarie del de cuius (v.), ha anche il potereesecutore testamentariodovere di amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (art. 703, comma 2o, c.c.) (se l’esecutore testamentario viene privato dell’amministrazione, i suoi poteri sono limitati all’intervento nelle cause nelle quali si discute dell’efficacia e della validità delle disposizioni testamentarie, agire per l’adempimento delle disposizioni stesse e chiedere l’opposizione e la rimozione dei sigilli e l’inventario (art. 705 c.c.). Conseguito il possesso dei beni ereditari (l’art. 703 c.c. parla impropriamente di possesso ma tecnicamente si tratta di detenzione (v.), perche´ l’esecutore testamentario ha la disponibilità dei beni ereditari nell’interesse altrui) l’esecutore amministrerà gli stessi usando la diligenza del buon padre di famiglia (v. diligenza, esecutore testamentario del buon padre di famiglia) (art. 703 comma 4o, c.c.) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti: l’esecutore testamentario non può però mutare la destinazione dei beni ereditari, compiere miglioramenti, ovvero atti che, se pure utili, non sono necessari alla normale amministrazione consecutiva del patrimonio o sono incompatibili con la limitata durata del suo incarico. L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne faccia richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni (v.) che dell’adempiere conformemente alla volontà del testatore o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri (v. modus) (art. 707 c.c.). L’art. 703, comma 3o, c.c., dispone che il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria (il pretore, ex art. 749 c.p.c.), per motivi di evidente necessità , sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. Secondo la giurisprudenza lo scadere di tale termine non produce indefettibilmente la cessazione dei poteri di amministrazione dell’esecutore testamentario, poiche´ , ove ciò risulti in concreto necessario, le funzioni dell’esecutore testamentario perdurano anche al di là di tale limite temporale di cui all’art. 703, comma 3o, c.c., decorso il quale l’esecutore testamentario può ben continuare a compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione l’esecutore testamentario deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria (ex art. 747 c.p.c. sarà competente il pretore o il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, a seconda che l’atto di amministrazione concerna, rispettivamente, beni mobili o beni immobili), la quale provvede dopo aver sentito gli eredi (art. 703, comma 4o, c.c.). Tale autorizzazione non è necessaria per il compimento degli atti già espressamente e specificamente autorizzati dal testatore. L’esecutore testamentario, che non sia erede o legatario, può essere incaricato dal testatore di procedere alla divisione dei beni ereditari. L’esecutore testamentario, in tale caso, procederà alla divisione solo dopo avere sentito gli eredi. A tale divisione si applica l’art. 733 c.c. (v. divisione ereditaria) (art. 706 c.c.). L’esecutore testamentario è obbligato, quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori (v. minore), interdetti (v. interdetto), inabilitati (v. inabilitato), assenti (v. assenza) o persone giuridiche (v.) a fare apporre i sigilli ed a far redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati (art. 705 c.c.). Il testatore può derogare alle norme prescritte all’esecutore testamentario (artt. 700 – 712 c.c.) salvo che a quelle che impongono all’esecutore testamentario l’uso della diligenza del buon padre di famiglia (art. 703, comma 4o, c.c.), quelle che sanciscono la sua responsabilità ed il dovere di rendere il conto (art. 709 c.c.), la durata del possesso dei beni ereditari (art. 703 comma 3o, c.c.), quelle che prescrivono l’autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 703, comma 4o, c.c.), quelle che disciplinano la sua legittimazione processuale (art. 704 c.c.), quelle che prescrivono la consegna dei beni ereditari all’erede (art. 707 c.c.). Chiunque è interessato può chiedere all’autorità giudiziaria (il presidente del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, ex art. 750 c.p.c.) di esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia (art. 710, comma 1o, c.c.). L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore testamentario e può disporre opportuni accertamenti (art. 710, comma 2o, c.c.). L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più , rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione. Le funzioni dell’esecutore testamentario cessano per: 1) l’adempimento dell’incarico che gli è stato conferito dal testatore, ossia l’esatta esecuzione delle disposizioni; 2) l’esaurimento delle attività ; 3) la sopravvenuta impossibilità di eseguire le disposizioni; 4) la morte dell’esecutore testamentario; 5) la scomparsa, l’assenza (v.), la dichiarazione di morte presunta (v. morte, esecutore testamentario presunta) o qualsiasi altro impedimento definitivo dell’esecutore testamentario; 6) l’interdizione (v.), l’inabilitazione (v.) o il fallimento (v.) dell’esecutore testamentario; 7) la rinunzia dell’esecutore testamentario; 8) l’esonero dell’esecutore testamentario (art. 710 c.c.). Se non ricorre una delle predette cause di cessazione, si ritiene insufficiente a fare decadere dalle sue funzioni l’esecutore testamentario la concorde volontà degli eredi, poiche´ l’ufficio di esecutore testamentario è imposto dal testatore agli eredi anche contro la loro volontà . Una volta cessato l’esecutore testamentario, l’amministrazione dell’eredità passa agli eredi, non potendo l’autorità giudiziaria nominare un altro esecutore testamentario in sostituzione di quello cessato. Ev fatto però salvo il caso in cui il testatore abbia previsto un sostituto (art. 700, comma 1o, c.c.) o abbia autorizzato l’esecutore testamentario a nominare un suo sostituto (art. 700, comma 3o, c.c.). Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore testamentario. Questi ha facoltà di intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio (art. 704 c.c.). L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità . L’esecutore testamentario ha in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie ed utili sostenute nell’esercizio delle sue funzioni: il credito per il rimborso delle spese è a carico dell’eredità (art. 712 c.c.).


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