accertamento urgente di polizia giudiziaria: secondo quanto disposto dall’art. 354 c.p.p. la polizia giudiziaria cura che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del p.m.. Se però vi è pericolo che tali cose, tracce o luoghi si alterino, si disperdano o comunque si modifichino ed il p.m. non possa intervenire tempestivamente, gli ufficiali (ed in caso di necessità ex art. 113 d.l. n. 271 del 1989 anche i semplici agenti) di polizia giudiziaria possono comunque compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, sequestrando, se del caso, il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Il difensore della persona sottoposta ad indagine ha soltanto facoltà di assistere a tali accertamenti urgenti, senza che abbia quindi il diritto di essere preventivamente avvisato del loro compimento (art. 356 c.p.p.).
atto urgente preliminare al dibattimento: nei casi in cui può essere disposto incidente probatorio il presidente dell’organo giudicante investito del giudizio può disporre, a richiesta di parte, l’assunzione di prove non rinviabili osservando le forme previste per il dibattimento anche prima della sua formale apertura (art. 467 c.p.p.).
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