Enciclopedia giuridica

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Arbitraggio

Ricorre quando le parti deferiscono ad un terzo la determinazione dell’oggetto del contratto. Si parla in questo caso di arbitraggio o arbitramento, ed al terzo, che in genere è un esperto dello specifico settore degli affari cui il contratto si riferisce, si dà il nome di arbitratore. Di regola, il terzo deve procedere alla determinazione dell’oggetto con equo apprezzamento (stabilirà , ad esempio, il prezzo di vendita nella somma che le sue conoscenze tecniche gli fanno apparire giusta). Ma l’arbitramento di equo apprezzamento (cosiddetto arbitrium boni viri) può dare luogo a controversie: ciascuna delle parti può impugnare davanti al giudice la determinazione del terzo, lamentando che essa è manifestamente iniqua o erronea (art. 1349, comma 1o, c.c.); e queste controversie possono costituire un intralcio alla esecuzione del contratto. Le parti possono, allora, preferire di affidare la determinazione dell’oggetto (ma ciò richiede grande fiducia) al mero arbitrio (cosiddetto arbitrium merum) del terzo: in tal caso, la determinazione di questo può essere impugnata solo provando la sua mala fede (art. 1349, comma 2o, c.c.), ossia il suo intento di favorire una parte a danno dell’altra; e le parti assumono, perciò , il rischio di essere vincolate da arbitramento che risulti iniquo per l’una o l’altra. Le due ipotesi differiscono fra loro anche sotto un altro aspetto: nella prima ipotesi, se manca la determinazione dell’arbitratore o se la sua determinazione è dichiarata dal giudice manifestamente iniqua o erronea, lo stesso giudice provvede a determinare l’oggetto del contratto, ad arbitrare, cioè , egli stesso con equo apprezzamento (è uno degli eccezionali casi in cui il giudice concorre, secondo equità , ad integrare il contratto). Nella seconda ipotesi, invece l’omissione dell’arbitratore o l’accertamento giudiziale della sua mala fede comporta senz’altro la nullità del contratto (nullo per mancata determinazione dell’oggetto), a meno che le parti, di comune accordo, non sostituiscano il terzo con altro arbitratore. Ev discusso se la veste di arbitratore possa essere dal contratto attribuita ad una delle parti: certamente la determinazione dell’oggetto non può essere validamente deferita al suo mero arbitrio, con clausole del genere mi pagherai il prezzo che vorrai (è vendita o donazione mista?: qui c’è incertezza addirittura sul tipo contrattuale) oppure aumenterai il canone a tua discrezione; non c’è, invece, motivo di escludere l’arbitrium boni viri della parte, come accade nel caso dei contratti bancari, che conferiscono alla banca la facoltà di modificare le condizioni contrattuali. V. anche disposizione, arbitraggio rimessa all’arbitrio altrui; biancosegno.

arbitraggio di borsa: è un’operazione di borsa, a fine speculativo, che viene realizzata compiendo contemporaneamente e, in genere, in due o più piazze diverse, due contratti di borsa di segno opposto aventi ad oggetto entrambi la stessa quantità dei medesimi titoli. Scopo dell’operazione è lucrare l’eventuale differenza attiva fra le due operazioni.

arbitraggio in cambi: è l’operazione volta a valutare il modo più conveniente di compiere un’operazione in valuta estera. Vi sono diversi tipi di arbitraggio: del debitore, del creditore e dello speculatore, a seconda che si debba pagare un debito, riscuotere un credito, oppure speculare sui cambi.

arbitraggio mercantile: è l’operazione volta a determinare le condizioni più convenienti per vendere la merce trasportata per nave.


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