Il biancosegno costituisce una variante dell’arbitramento (v.) e dell’arbitrato irrituale (v. arbitrato, biancosegno irrituale): le parti consegnano all’arbitratore o agli arbitri un foglio firmato in bianco; un apposito patto, detto patto di riempimento, regola l’incarico conferito al terzo o ai terzi, ossia la rimessione al terzo arbitratore della determinazione dell’oggetto del contratto oppure la rimessione all’arbitro o agl i arbitri della controversia da risolvere, con la formulazione dei relativi quesiti. La peculiarità del biancosegno sta nella circostanza che la determinazione o il giudizio altrui si presenta, a seguito del riempimento del foglio, come oggetto immediato della dichiarazione di volontà dei contraenti, mentre nel comune arbitramento o nel comune arbitrato irrituale l’oggetto della dichiarazione di volontà dei contraenti si desume per relationem dal fatto giuridico altrui. Al biancosegno è sicuramente inapplicabile l’art. 1349, comma 1o, c.c.: la sua funzione sta proprio nell’evitare ogni possibile controversia sul merito della determinazione o del giudizio del terzo. Resta da stabilire che cosa succede se il terzo abusa del foglio firmato in bianco, ossia se, nei termini dell’art. 486 c.p., vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato. La norma penale punisce, ricorrendone tutti i presupposti, l’autore dell’abuso (oltre che la parte che ne sia correa). Quanto alla sorte dell’atto ed alla sorte dei diritti che i terzi abbiano acquistato da una delle parti dell’atto abusivamente riempito va rilevato che qui c’è divergenza fra volontà e dichiarazione: ciò che risulta dichiarato dalle parti è , in realtà , estraneo alla loro volontà , potendo dirsi da esse voluto solo ciò che è conforme al patto di riempimento. Con il che il problema non è risolto, giacche´ dal c.c. non emergono affatto, soluzioni generali delle ipotesi di divergenza fra volontà e dichiarazione. Non si potrà parlare di nullità per mancanza di consenso (art. 1418, comma 2, c.c.), perche´ ci sono casi di divergenza fra volontà e dichiarazione che danno luogo ad annullabilità , come nell’ipotesi dell’errore ostativo (v. errore, biancosegno ostativo) (art. 1433 c.c.); ne´ il nostro caso è equiparabile a quello della violenza fisica (v. violenza, biancosegno fisica), che dà luogo a nullità , perche´ qui la dichiarazione, per quanto divergente, è voluta dalle parti, alle quali può imputarsi, proprio come nel caso dell’errore ostativo, il rischio della non conformità del dichiarato al voluto. La tecnica della dichiarazione sottoscritta in bianco è utilizzabile, per esplicita previsione legislativa, nella cambiale tratta (art. 14 l. camb.) e nel pagherò cambiario (art. 102 l. camb.): si è qui in presenza di una dichiarazione unilaterale, qual è la dichiarazione cambiaria, il cui oggetto è determinato dal destinatario della dichiarazione, in conformità degli accordi intervenuti fra il dichiarante e il destinatario. Un riempimento della cambiale non conforme agli accordo è, ai sensi delle norme citate, opponibile ai terzi che abbiano acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. Da queste norme si possono trarre più generali illazioni: a) anzitutto se ne può ricavare che il biancosegno è un contratto atipico (v. contratto, biancosegno atipico), in quanto diretto a realizzare interessi che, alla stregua del criterio di cui all’art. 1322, comma 2o, c.c., appaiono meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico; b) in secondo luogo si desume che l’infedele riempimento della dichiarazione sottoscritta in bianco dà luogo ad annullabilità (v.), giacche´ la disciplina dettata dall’art. 14 e richiamata dall’art. 102 l. camb. corrisponde, per quanto attiene agli effetti nei confronti dei terzi, a quella dell’annullabilità del contratto (art. 1445 c.c.); c) diventa, infine, legittimo argomentare che alla nostra fattispecie sarà applicabile ogni altra norma dettata per l’annullabilità del contratto, inclusa quella relativa alla decorrenza del termine di prescrizione (v.) (art. 1442, comma 3o, c.c.).
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