Enciclopedia giuridica

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Bicameralismo

Sistema di organizzazione parlamentare fondato sulla coesistenza di due Camere, adottato nell’ordinamento italiano ove il Parlamento risulta composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (art. 55 Cost.) che esercitano collettivamente la funzione legislativa (art. 70 Cost.). Il bicameralismo nacque in Inghilterra nel XIV secolo dall’esigenza di comporre gli interessi dei nobili, che formavano la Camera dei Lords, con quelli degli inviati che rappresentavano i comuni, eletti alla Camera dei comuni dai cittadini non privilegiati. La formazione di due Camere, fornite di autonomo potere deliberante e poste in posizione di parità , rendeva necessario un accordo per l’approvazione degli atti ad esse sottoposti. Iniziava così quel graduale processo che portò , con i Parliament Acts del 1911 e del 1948, a conferire alla Camera dei comuni una posizione di preminenza rispetto alla Camera dei Lords. Al modello inglese si contrapponeva quello monocamerale affermatosi nella Francia giacobina in cui i rappresentanti del terzo Stato entravano a far parte della assemblea dei ceti (gli Stati generali). Tuttavia il sistema bicamerale era destinato a prevalere negli Stati ottocenteschi e nella stessa Francia ove, addirittura, la Costituzione del 1802 articolava il Parlamento in quattro Camere. Se dunque nel caso della Francia e dell’Inghilterra il bicameralismo si imponeva per la coesistenza di istanze divergenti all’interno dello stesso ordinamento, dovute alle divisioni del popolo per ceti o classi sociali, riflesse a livello costituzionale, nel caso delle monarchie ottocentesche tale sistema esprimeva di solito il dualismo proprio di quelle forme di governo attraverso la presenza di una Camera eletta dal popolo e di un’altra, il Senato, di nomina regia. Altro fondamento giustificativo del bicameralismo si ha negli Stati federali, dove si impone la rappresentanza di ciascuno Stato membro accanto a quella dello Stato centrale nel suo complesso: così negli Usa ove il Senato è organo esponenziale degli Stati federati e la Camera dei rappresentanti è organo esponenziale dell’intero Stato federale, o in Germania ove i membri del Bundesrat sono espressi dagli esecutivi dei Lander, o nella V Repubblica francese ove vi è uno Senato eletto dai rappresentanti degli enti locali (elezione di secondo grado). In questi ordinamenti si realizza il c.d. bicameralismo imperfetto poiche´ la seconda Camera (es. Camera dei Lords, Bundesrat, Senato francese) ha quasi sempre poteri inferiori rispetto alla prima e l’iniziativa legislativa è lasciata ad una Camera, riconoscendo all’altra solo poteri di veto: la volontà di uno dei rami del Parlamento finisce per prevalere in caso di disaccordo rispondendo ad un’esigenza di funzionalità del potere legislativo che potrebbe venir meno nei sistemi c.d. a bicameralismo perfetto. In Italia invece le due Camere svolgono identiche funzioni realizzando una forma di bicameralismo perfetto. Non potendosi attribuire al Senato il ruolo di Camera delle regioni in virtù della sola disposizione dell’art. 57 Cost. in base alla quale quest’organo è eletto a base regionale, le ragioni che sostengono il sistema bicamerale sono riconducibili all’opportunità di garantire una maggiore ponderazione nell’attività parlamentare, esercitando la seconda Camera la funzione di Chambre de re´ flexion (con l’avvertenza che seconda Camera può essere tanto il Senato quanto la Camera dei deputati poiche´ il procedimento legislativo si presta a venir iniziato sia nell’una che nell’altra). L’identità di funzioni svolte dalle due Camere può determinare però ritardi nello svolgimento dell’attività parlamentare, specie di quella legislativa e, per questo, sono state formulate proposte sia nel senso di rendere eventuale, su richiesta, la deliberazione della seconda Camera, quando un progetto di legge sia stato già approvato dalla Camera cui è stato assegnato per prima, sia nel senso di una trasformazione del Senato in Camera delle Regioni i cui membri siano, possibilmente, eletti non dal popolo ma dai consiglieri regionali in modo da garantire quella connessione tra Stato e Regioni necessaria per l’attuazione del disegno politico previsto dalla Costituzione.


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