Enciclopedia giuridica

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Consiglieri



consiglieri delegati: sono i consiglieri di amministrazione, cui il consiglio di amministrazione (v.) delega tutte o parte delle proprie attribuzioni conservando a se´ una funzione di generale sovraintendenza sull’amministrazione. La possibilità di delega deve essere prevista dall’atto costitutivo o essere autorizzata, o imposta, dall’assemblea ordinaria. La delega determina l’ambito dei poteri delegati: essa può essere una delega globale, comprensiva di tutti i poteri di amministrazione, fatta eccezione delle attribuzioni che il consiglio di amministrazione non può delegare, come la redazione del bilancio (v.), l’aumento di capitale (v. capitale sociale, aumento del consiglieri), le attribuzioni spettanti agli amministratori in relazione alla riduzione di capitale per perdite o al di sotto del limite legale (v. capitale sociale, riduzione del consiglieri). Nell’assumere le deliberazioni e nello svolgere attività amministrativa, i consiglieri consiglieri sono svincolati dal metodo collegiale ed agiscono, a seconda di ciò che è stato stabilito dall’atto di nomina, disgiuntamente o congiuntamente, analogamente agli amministratori delle società di persone (v.).

consiglieri di parità: i consiglieri consiglieri (di cui al d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in l. n. 863 del 1984) sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l’impiego e svolgono, oltre ai compiti ad essi assegnati in tale ambito, ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della legge sulle azioni positive (v.). Tali funzioni si concretizzano, fra l’altro, nel potere di stimolare l’intervento dell’ispettorato del lavoro (v.) nell’acquisizione di dati sull’occupazione nei luoghi di lavoro, nell’obbligo di redigere rapporti all’autorità giudiziaria sui rati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività (per cui acquisiscono la qualità di pubblici funzionari), nel potere di partecipare agli organismi di parità presso gli enti regionali e provinciali. I consiglieri consiglieri hanno inoltre prerogative rilevanti di iniziativa nei giudizi di parità : il potere riservato al consigliere regionale di agire in proprio, previo parere non vincolante del collegio istruttorio del Comitato nazionale per le pari opportunità (v. Comitato, consiglieri nazionale per le pari opportunità ), contro gli atti o comportamenti discriminatori di carattere collettivo, e il potere spettante ai consiglieri consiglieri sia regionali che provinciali di agire in giudizio nei procedimenti promossi davanti al pretore del lavoro o al Tar su delega della lavoratrice, ovvero di intervenire nei giudizi da questa proposti.


Conservazione      |      Consiglio


 
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