Enciclopedia giuridica

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Bilancio



approvazione del bilancio: atto dell’assemblea ordinaria (v. assemblea, bilancio ordinaria di società ) di società di capitali (v.), di società cooperativa (v.) e di mutua assicuratrice (v.) con cui viene approvato il bilancio di esercizio (v. bilancio di esercizio) redatto dagli amministratori (art. 2364, comma 1o, n. 1, c.c.). Esso costituisce il principale mezzo con cui i soci, riuniti in assemblea, possono esprimere il loro gradimento sull’operato degli amministratori. Infatti l’assemblea può approvare o non approvare il bilancio: nella seconda ipotesi gli amministratori dovranno riformularlo e ripresentarlo all’assemblea per l’approvazione. Si discute se l’assemblea abbia il potere di modificare essa stessa il bilancio, come avveniva sotto l’abrogato codice di commercio: la dottrina più recente è per la soluzione negativa. La Cassazione considera nulla la deliberazione che approvi un bilancio falso o un bilancio oscuro a tal punto da rendere inconoscibile la situazione economica e patrimoniale della società e, perciò, impossibile l’accertamento dell’aderenza del documento al principio di verità che deve informare di se´ la redazione del bilancio. La deliberazione assembleare di un bilancio soggetto a certificazione può essere impugnata solo per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni e solo dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o, se questo è superiore a due miliardi di lire, almeno cento milioni di lire in valore nominale. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro sei mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese: le deliberazioni in parola sono annullabili e non nulle, pertanto non restano esposte indefinitamente all’azione di nullità , che è imprescrittibile. In occasione della discussione del bilancio l’assemblea può deliberare l’azione di responsabilità degli amministratori, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare. L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, direttori generali e sindaci per le responsabilità in cui sono incorsi nella gestione sociale. Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio con le relazioni degli amministratori e dei sindaci e il verbale di approvazione dell’assemblea deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese (v.) e, inoltre, pubblicata nel Busarl.

certificazione del bilancio: è l’attestazione rilasciata da una società di revisione (v.) in seguito alla verifica da essa effettuata sul bilancio di una s.p.a.. La bilancio bilancio attesta che: a) il bilancio corrisponde esattamente alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; b) il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio; c) i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili (art. 23 n. 2 d.leg. n. 127 del 1991). La relazione di certificazione è sottoscritta dagli amministratori o dai soci che hanno la rappresentanza della società di revisione e resta depositata presso la sede della società insieme con il bilancio durante i quindici giorni precedenti all’assemblea e fino a quando il bilancio non sia stato approvato (art. 24 d.leg. n. 127 del 1991). La relazione di certificazione è anche trascritta in apposito libro (art. 1, comma 3o, l. n. 136 del 1975 e art. 23 n. 2 d.leg. n. 127 del 1991) da tenersi, a cura della società , nella sede della stessa. In tale libro devono pure figurare l’esposizione dei controlli eseguiti, l’indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelli che li hanno diretti, nonche´ del compenso percepito dalla società di revisione. Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi e informare immediatamente la Consob (artt. 4 e 5 d.p.r. n. 186 del 1975). La bilancio bilancio è, giuridicamente, una dichiarazione di scienza, destinata a svolgere diverse funzioni a favore degli azionisti, del pubblico e dei risparmiatori nonche´ della società stessa sottoposta a revisione. La società di revisione offre ad azionisti, risparmiatori e terzi un alto grado di attendibilità della comunicazione sociale, inducendoli a far sicuro affidamento sulla sua corrispondenza al vero: la stessa società ne ritrae vantaggio di vedere accresciuto il proprio credito sul mercato. Specifici effetti giuridici ha la bilancio bilancio obbligatoria prevista per le società con azioni quotate in borsa: la deliberazione è impugnabile, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, solo dai soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale o, se questo è superiore a due miliardi di lire, almeno cento milioni di lire in valore nominale, inoltre l’impugnazione può essere proposta dalla Consob entro sei mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

chiarezza nel bilancio: criterio di redazione del bilancio di esercizio di una società di capitali (v.), di un società cooperativa (v.) e di una mutua assicuratrice (v.): il bilancio deve evidenziare con chiarezza e in modo veritiero e corretto (art. 2423, comma 2o, c.c.) la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato dell’esercizio. Il bilancio deve, pertanto, essere redatto in modo da poter assolvere compiutamente la sua funzione informativa: a) deve essere redatto in modo intelligibile; b) deve essere redatto secondo verità , cioè non deve esporre fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società (art. 2621 c.c.); c) deve essere redatto in modo corretto: la valutazione delle diverse poste, attive e passive, deve corrispondere ai loro reali valori economici.

bilancio comunitario: documento di programmazione finanziaria e, sotto il profilo giuridico, provvedimento che autorizza le diverse istituzioni comunitarie a svolgere attività di percezione di entrate e di erogazione di spese, nel quale figurano le entrate e le spese complessive delle Comunità . Il bilancio, redatto in ecu (v. unità , bilancio di conto europea) e riferentesi ad un anno finanziario che va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, trova la sua disciplina nei Trattati istitutivi come modificati ed integrati nel 1970 e nel 1975 (artt. 199 – 209), nonche´ nel regolamento adottato dal Consiglio il 21 dicembre 1977. La procedura di formazione del bilancio è molto articolata al fine di garantire l’equilibrio tra i vari interessi in questione. In linea generale è possibile distinguere quattro fasi: nella prima avviene l’elaborazione degli stati di previsione da parte di ciascuna istituzione che poi li trasmette alla Commissione e per conoscenza al Parlamento ed al Consiglio entro il 1o luglio; nella seconda fase la Commissione provvede alla redazione del progetto preliminare di bilancio sulla base degli stati di previsione ricevuti e sulla base degli orientamenti definiti dall’autorità di bilancio, ossia il Parlamento europeo ed il Consiglio ai quali tale progetto deve essere trasmesso entro il 1o settembre; nella terza fase il Consiglio predispone il progetto di bilancio e lo sottopone al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre; nell’ultima fase, quella deliberativa, la competenza a decidere in materia di bilancio è ripartita tra il Parlamento europeo ed Consiglio. Più in particolare, rileva al riguardo la distinzione tra le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato e dagli atti adottati in virtù del medesimo (So) e le altre spese dette non obbligatorie (Sno). Distinzione questa che sfocia in una limitazione dei poteri del Parlamento europeo. Esso, infatti, con riferimento alle spese obbligatorie, può unicamente proporre modifiche al Consiglio, che delibera su tali proposte sempre a maggioranza qualificata, ma in condizioni diverse a seconda che le proposte di modifica comportino l’aumento o meno dell’importo complessivo delle spese di una istituzione. Sulle spese non obbligatorie il Parlamento europeo dispone del potere di emendare, limitato però da un tasso di incremento annuo. Al Parlamento europeo spetta di diritto un margine di manovra che gli consente di aggiungere al progetto di bilancio adottato dal Consiglio una somma in conto Sno corrispondente alla metà del tasso di incremento annuo. A coronamento della procedura sopra descritta, compete al Parlamento europeo l’adozione definitiva del bilancio che esso può anche respingere in blocco per motivi rilevanti. L’esecuzione del bilancio così approvato spetta alla Commissione sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti destinati (artt. 205 Trattato Cee, 179 Trattato Euratom e 78 quater Trattato Ceca); le altre istituzioni hanno il diritto di eseguire la sezione del bilancio che ad esse compete.

bilancio consolidato: è il bilancio da cui risulta la situazione patrimoniale e il risultato economico di due o più società che, seppure giuridicamente distinte, esercitano un’impresa unica di gruppo (v. gruppo di società ). Alla sua redazione sono tenute le società di capitali, le società cooperative e gli enti pubblici economici, che abbiano il controllo di un’impresa (art. 25 d.leg. n. 127 del 1991), se le azioni o le quote della controllata siano possedute dalla controllante per l’esercizio indiretto dell’impresa. Tali quote o azioni sono iscritte nel bilancio di esercizio quali immobilizzazioni finanziarie e non quali meri valori di scambio, che vanno, invece, iscritti nel bilancio di esercizio come attivo circolante. Deve redigere il bilancio bilancio (art. 26 d.leg. n. 127 del 1991): a) la controllante che abbia, per contratto o per clausola statutaria, il diritto di esercitare sulla controllata un’influenza dominante; b) la controllante che disponga delle maggioranze dei diritti di voto nella controllata in base ad accordi con altri soci, cioè in base ad un sindacato di voto. La funzione del bilancio bilancio è di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate (art. 29, comma 2o, d.leg. n. 127 del 1991): il complesso è un gruppo di società , anche se la terminologia legislativa sembra identificare una fattispecie più ampia. Sono esonerati dalla redazione del bilancio bilancio i gruppi di piccole dimensioni che non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, i seguenti limiti: 1) un attivo complessivo, negli stati patrimoniali non superiore a dieci miliardi; 2) un fatturato non superiore a venti miliardi; 3) un numero medio di dipendenti non superiore a duecentocinquanta unità. Sono, inoltre, esonerate, se non hanno emesso titoli quotati in borsa, le subbilancioholding, cioè le controllanti che sono a loro volta soggette a controllo di un’altra società tenuta alla redazione del bilancio bilancio, a meno che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta da tanti soci della subbilancioholding che rappresentino il 5% del capitale. Sono sempre esonerate le subbilancioholding sottoposte a controllo totalitario (95% del capitale) sempre che non siano società quotate in borsa. Il bilancio bilancio è redatto secondo principi corrispondenti a quelli del bilancio di esercizio (art. 31 d.leg. n. 127 del 1991). Il bilancio bilancio è redatto dagli amministratori della controllante ed è composto dal bilancio di esercizio, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (art. 29 d.leg. n. 127 del 1991); è corredato da una relazione sulla situazione complessa del gruppo (art. 40 d.leg. n. 127 del 1991). Deve essere assoggettato al controllo del medesimo organo (collegio sindacale) e del medesimo soggetto (società di revisione) cui è demandato il controllo del bilancio di esercizio. Il bilancio bilancio con la relazione attestante i controlli su di esso eseguiti, deve restare depositato nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio (art. 41 d.leg. n. 127 del 1991); dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, deve essere depositato insieme allo stesso nell’ufficio del registro delle imprese (art. 42 d.leg. n. 127 del 1991).

bilancio consuntivo: è il bilancio di esercizio (v.), in antitesi al bilancio di previsione (v. budget).

criteri di valutazione del bilancio: v. stato patrimoniale.

bilancio di esercizio: è l’insieme dei documenti da cui risulta la situazione economica e patrimoniale di un’impresa al termine di un anno di attività. Dopo l’attuazione (d.leg. n. 127 del 1991 e l. n. 157 del 1991) delle direttive comunitarie in materia di bilanci (n. 660 del 1978 e n. 349 del 1983), il bilancio bilancio comprende tre documenti: lo stato patrimoniale (v.), il conto economico (v. conto, bilancio economico) e la nota integrativa (v. nota, bilancio integrativa). I primi due sono veri e propri documenti contabili, la terza ha carattere esplicativo dei primi due. Tali documenti devono essere redatti al termine di ogni esercizio annuale ed hanno la funzione di rappresentare, complessivamente, la situazione patrimoniale e finanziaria della società , nonche´ il risultato economico dell’esercizio. La funzione del bilancio bilancio è: a) dimostrare, al termine di ogni esercizio, il valore del patrimonio sociale; b) esporre gli utili distribuibili al termine dell’esercizio stesso. Il bilancio bilancio: a) deve essere redatto con chiarezza; b) deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c. modificato dall’art. 2 d.leg. n. 127 del 1991). Il bilancio bilancio deve essere redatto secondo i seguenti criteri: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività ; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Tale ultimo criterio in casi eccezionali può subire deroghe che la nota integrativa deve adeguatamente motivare.

bilancio di società di persone: è il bilancio di esercizio che deve essere redatto ogni anno dai soci amministratori delle società di persone (è detto rendiconto per la società semplice: art. 2262 c.c.). In caso di omissione ciascun socio non amministratore può agire in giudizio per ottenere la condanna degli amministratori a rendere il conto della loro gestione. Gli amministratori redigono, in realtà , un mero progetto di bilancio; occorre il consenso dei soci non amministratori perche´ il progetto di bilancio si trasformi in atto giuridicamente vincolante. Nonostante il termine rendiconto usato dal c.c., trattasi di un vero e proprio bilancio nel quale devono essere espressi, in termini monetari, i valori attribuiti agli elementi dell’attivo e del passivo, dal raffronto dei quali può emergere l’esistenza di utili da distribuire ai soci (art. 2262 c.c.). L’approvazione del bilancio da parte dei soci non si risolve in un semplice riconoscimento della veridicità di quanto viene loro esposto dagli amministratori: approvare o non approvare il bilancio significa, per i soci, approvare o non approvare le valutazioni discrezionali ivi contenute. Si discute se l’approvazione del rendiconto debba essere deliberata all’unanimità oppure a maggioranza: anche se non mancano opinioni difformi, si ritiene in dottrina che il bilancio vada approvato all’unanimità. La giurisprudenza, in maggioranza, ritiene che nelle società di persone il bilancio possa essere approvato senza necessità di dar vita ad un organo assembleare, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà separatamente, senza che occorra uno speciale provvedimento per un’unitaria deliberazione in senso formale. Ne deriva che, nei casi in cui si deve deliberare a maggioranza, non occorre neppure consultare tutti i soci, essendo sufficiente consultarne tanti quanti occorrono per formare la maggioranza richiesta: la maggioranza può , così, deliberare all’insaputa della minoranza. In tale senso, pur con qualche voce contraria, è anche la dottrina.

bilancio falso: è tale il bilancio nel quale sono state inserite fittizie poste attive e passive o determinate poste attive e passive sono state omesse. Gli amministratori che redigono fraudolentemente un bilancio bilancio commettono il reato di false comunicazioni sociali (v.). La responsabilità penale degli amministratori sussiste indipendentemente dall’approvazione o meno del bilancio.

bilancio finale di liquidazione: è il bilancio redatto dai liquidatori di una società di capitali (v.), di una società cooperativa (v.) o di una mutua assicuratrice (v.) al termine della liquidazione: in esso è indicata la parte spettante a ciascuna azione nella ripartizione dell’attivo (art. 2453, comma 1o, c.c.). Detto bilancio è depositato insieme alla relazione dei sindaci presso l’ufficio del registro delle imprese, ed è tacitamente approvato se, entro tre mesi dal suo deposito, nessun socio abbia proposto reclami davanti al tribunale, con la conseguenza che i liquidatori sono liberati di fronte ai soci (art. 2454 c.c.). Altrimenti, nel contraddittorio fra soci reclamanti e liquidatori, provvede con sentenza il tribunale, e la sentenza fa stato nei confronti di tutti i soci, anche se non intervenuti nel giudizio (art. 2453 commi 3o e 4o, c.c.). La mancata impugnazione del bilancio bilancio importa l’obbligo per i liquidatori di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Busarl (art. 2456 c.c.).

bilancio irregolare: è tale il bilancio redatto in violazione dei criteri di legge per la redazione dello stesso (art. 2423 c.c.: v. bilancio di esercizio) o in violazione dei criteri di legge per la valutazione dei singoli cespiti. Gli amministratori non incorrono in responsabilità penale per il solo fatto della violazione dei criteri di legge, salvo che non esagerino fraudolentemente il valore dei beni in natura e dei crediti conferiti (art. 2629, comma 1o, n. 1 c.c.). La giurisprudenza ritiene che il bilancio in tal modo redatto sia annullabile, e non nullo. In particolare la giurisprudenza ritiene che: a) se il bilancio non è redatto in maniera analitica, e cioè tramite la distinzione delle voci ne soffra l’evidenza e la comprensibilità , ma non sia violato, solo per questo, il principio di verità; b) solo se la mancanza di distinzione e di analisi si traduce in oscurità , tale da rendere incomprensibile e ignota la realtà, siamo di fronte alla violazione del principio di verità . Pertanto si ha un bilancio nullo, perche´ contrario al principio di verità , solo quando la violazione dei criteri di legge renda effettivamente impossibile la conoscenza della verità.

precisione nel bilancio: v. chiarezza nel bilancio.

bilancio preventivo: v. budget.

relazione di certificazione di bilancio: atto degli amministratori o dei soci che hanno la rappresentanza di una società di revisione, avente il valore di dichiarazione di scienza. V. certificazione del bilancio.

bilancio sottoposto a certificazione obbligatoria: è tale il bilancio delle società con azioni quotate in borsa; esso deve essere annualmente sottoposto al controllo delle società di revisione previste dalla legge. La certificazione della società di revisione ha ad oggetto: a) il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale; b) la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili; c) l’osservanza delle norme stabilite dal c.c. (art. 2426) per la valutazione del patrimonio sociale (art. 22 d.leg. n. 127 del 1991). Il bilancio delle società con azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione della gestione, le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate; devono essere pure comunicati il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione (art. 23, comma 1o, d.leg. n. 127 del 1991). Per gli effetti della certificazione v. certificazione del bilancio. Il bilancio della società con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della società , insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati previsti dal c.c. (art. 2429) e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finche´ sia approvato; durante tale periodo i soci possono prenderne visione. Il collegio sindacale può presentare in assemblea osservazioni e proposte sulla base delle indicazioni emergenti dalla relazione della società di revisione (art. 24, comma 1o, d.leg. n. 127 del 1991). La relazione della società di revisione è depositata presso l’ufficio del registro dell’impresa in allegato al bilancio entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso bilancio (art. 24, comma 2o, d.leg. n. 127 del 1991). Di tale deposito deve essere fatta menzione nel Busarl (art. 24, comma 3o, d.leg. n. 127 del 1991).

verità del bilancio: v. bilancio di esercizio; bilancio falso.


Biglietto di ammissione      |      Birs


 
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