Enciclopedia giuridica

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False comunicazioni sociali

Ev il reato dei promotori, dei soci fondatori, degli amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori di società soggette a registrazione, previsto dall’art. 2621 c.c.. Consiste nell’esporre fraudolentemente nelle relazioni, nei bilanci (v. anche bilancio, false comunicazioni sociali falso) o in altre comunicazioni sociali fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime. L’avverbio fraudolentemente è svalutato nelle applicazioni giurisprudenziali della norma; sicche´ la dottrina parla al riguardo di frode in re ipsa. Per altre comunicazioni sociali si intende ogni atto mediante il quale si assolve una qualsiasi attività informativa verso i soci o verso terzi. Perche´ la falsità sussista non occorre che siano comunicate attività o passività inesistenti; anche le sottovalutazioni o le sopravvalutazioni, se eccedenti i limiti di ogni ragionevolezza, possono costituire false comunicazioni sociali. Il reato, in caso di successivo fallimento della società , si traduce in bancarotta (v.) fraudolenta.


Falsa perizia o interpretazione      |      Falsificazione


 
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