Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Bancarotta

Ev uno dei reati previsti dalla legge sul fallimento. La bancarotta può essere: a) fraudolenta: reato commesso dall’imprenditore che abbia distrutto, occultato, dissimulato, dissipato in tutto o in parte i propri beni; esposto o riconosciuto passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori; sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri e le altre scritture contabili allo scopo di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori; tenuto gli stessi documenti in uno stato tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire taluni creditori nei confronti di altri. Nel primo e nel terzo ordine di casi si parla di bancarotta per distrazione; nel secondo di bancarotta documentale; b) semplice: reato commesso dall’imprenditore fallito che abbia anche fatto spese personali (o per la famiglia) eccessive rispetto alle proprie condizioni economiche; abbia consumato una notevole parte del proprio patrimonio in operazioni di grave imprudenza al fine di ritardare il fallimento; abbia aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra prova grave; non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare, non abbia tenuto (o abbia tenuto in maniera irregolare o incompleta) le scritture contabili durante i tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento dall’inizio dell’attività se questa ha avuto una durata inferiore (art. 217 l. fall.). Storicamente la bancarotta, traendo origine dal concetto romanistico del furtum, nacque come reato contro il patrimonio dei creditori. Questa struttura tradizionale si ripercuote sugli atteggiamenti della dottrina, nel cui ambito prevale appunto la tesi che i delitti di bancarotta sono reati contro il patrimonio, anche se questo assunto si spezza poi in una pluralità di distinti indirizzi, secondo che si ritenga offeso il diritto di garanzia che la legge riconosce ai creditori sui beni del debitore, o quello alla distribuzione di questi ultimi tra i titolari di ragioni di credito con il rispetto della par condicio, o più in generale il diritto di credito, ovvero ancora, in senso lato, i semplici interessi patrimoniali dei creditori. La dichiarazione di fallimento è condizione di punibilità dell’imprenditore per bancarotta. Si parla di bancarotta impropria quando i fatti di bancarotta sono commessi dall’imprenditore dopo la dichiarazione del suo fallimento. Oltre che l’imprenditore individuale, sono puniti per bancarotta gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori di società dichiarate fallite. Sono puniti come bancarotta, in caso di fallimento, anche reati societari come il delitto di false comunicazioni sociali.


Bancario      |      Banche


 
.