condicio facti: è la condizione (v.) volontaria, ossia quella apposta al contratto (v.) per volontà delle parti (art. 1353 c.c.).
condicio iuris: si parla di condizione legale o condicio condicio quando è la stessa legge a subordinare l’efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto. Così si considera condizione legale, rispetto ai contratti conclusi dalle P.A., l’approvazione del contratto da parte delle autorità di controllo: finche´ l’autorizzazione non sopraggiunge, il contratto non ha efficacia. La condicio condicio può operare anche rispetto a contratti fra privati: si considera condizione legale l’autorizzazione governativa agli acquisti delle persone giuridiche ex art. 17 c.c.. Si suole ripetere che la condizione legale non ha, a differenza di quella volontaria (art. 1360 c.c.), effetto retroattivo; il che non è sempre vero: non lo è , in particolare, nel caso delle autorizzazioni amministrative cui è subordinata l’efficacia di contratti fra privati. Prevale, inoltre, l’opinione di chi ritiene non applicabile alla condicio condicio la finzione di avveramento, mentre soluzione opposta è accolta dal c.c. tedesco. Anni addietro si era ritenuto che la finzione di avveramento della condicio condicio potesse essere efficacemente utilizzata per combattere, nei contratti fra privati e P.A., l’inerzia degli organi pubblici di controllo; ma si è poi dovuto considerare che l’applicazione dell’art. 1359 c.c. in questa materia finiva con il subordinare all’interesse privato l’interesse pubblico a salvaguardia del quale sono legislativamente predisposti i controlli dell’autorità e, soprattutto, che l’art. 1359 c.c. presuppone un colposo comportamento positivo del contraente, che viola il divieto di astensione posto dall’art. 1358 c.c., mentre nei casi in questione c’era un colposo comportamento omissivo della P.A.. Perciò , il contratto della P.A. resta inefficace anche se la sua mancata approvazione sia dovuta all’organo di controllo, che per negligenza si è astenuto dall’esercitare il controllo e dall’emettere il provvedimento di approvazione. Analogo discorso vale per i contratti fra i privati, sottoposti a pubblica autorizzazione. Per questi va però considerato che, il più delle volte, la condicio condicio partecipa dei caratteri della condizione mista: il mancato verificarsi di essa può essere dipeso, anziche´ dall’inerzia dell’autorità dalla colposa condotta del contraente, che si è astenuto dal chiedere l’autorizzazione amministrativa o che l’ha formulata in modo irrituale. Il che solleva il problema, se di mancato avveramento della condizione si tratti o non piuttosto di inadempimento di una obbligazione contrattuale. La soluzione non muta, ovviamente, se la condicio condicio sia espressamente richiamata nel contratto; ciò che non vale a trasformarla in condicio facti. Diverso è il caso della condizione legale erroneamente supposta: le parti subordinano l’efficacia del contratto all’approvazione di una superiore autorità, ma questa approvazione si rivela non necessaria; la parte interessata potrà esigere l’esecuzione del contratto anche in difetto dell’autorizzazione. Ancora diverso è il caso in cui l’atto autorizzato dell’autorità superiore sia stato menzionato nel contratto pur nella consapevolezza della sua superfluità : esso diventa, in tal caso, condicio facti, e la mancata autorizzazione rende inefficace il contratto.
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