Il giudice, al fine di esercitare correttamente le sue funzioni, non deve avere nessun interesse personale che lo coinvolga direttamente o indirettamente nella vicenda processuale sulla quale è tenuto a pronunciarsi; di conseguenza, qualora, in virtu´ di particolari situazioni, tale interesse sussista, egli ha l’obbligo di astenersi, cioè di sottrarsi dal partecipare al collegio giudicante. Per il processo civile si applicano gli artt. 51 ss. c.p.c. che indicano espressamente le ipotesi di astensione obbligatoria. Al di là dei casi tassativamente indicati, il giudice può chiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi qualora ritenga esistenti gravi ragioni di convenienza (astensione facoltativa). Non possono, altresì, prendere parte alla decisione i magistrati che abbiano concorso a dar parere, nella sezione consultiva del Consiglio di Stato, sull’affare che forma oggetto del ricorso. Nei casi di astensione obbligatoria ciascuna delle parti, può proporre la ricusazione del giudice (v. ricusazione). (Gallo).
astensione del consulente tecnico: quando il consulente tecnico sia iscritto negli albi speciali, potrà rifiutare l’incarico solo se, almeno tre giorni prima dell’udienza, invochi l’esistenza di un motivo di astensione, riconosciuto dal giudice.
astensione del giudice civile: discende dall’iniziativa spontanea del giudice. Può essere obbligatoria o facoltativa. I motivi di astensione obbligatoria sono di due tipi: sospetta imparzialità dovuta dalla relazione del giudice con l’oggetto della causa interesse nella causa od in altra vertente su identica questione di diritto; pericolo di imparzialità determinato dalla relazione del giudice con le parti (parentela propria o della moglie o rapporti di commensalità abituale o di convivenza con una delle parti o dei loro difensori; aver consigliato, prestato patrocinio o consulenza tecnica o essere stato testimone nella causa od averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro). Per l’astensione facoltativa sono necessarie gravi ragioni di convenienza e l’autorizzazione del capo dell’ufficio.
astensione del giudice penale: è obbligo del giudice di astenersi dal giudicare sia in materia civile (art. 51 c.p.c.) che in materia penale (art. 36 c.p.p.) in determinati casi. Nel procedimento penale il giudice ha obbligo di astenersi: se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore verso di lui, del coniuge o dei figli; se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie; se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di p.m.; se si trova in taluna delle situazioni di impraticabilità stabilite dalle leggi dell’ordinamento giudiziario; se esistono altre gravi ragioni di convenienza. L’astensione è richiesta sia in materia civile che in materia penale dal giudice al capo dell’ufficio il quale provvede con decreto; se riguarda invece il capo dell’ufficio è richiesta al capo dell’ufficio superiore il quale provvede pure con decreto.
Asta | | | Astrazione dalla causa |