Enciclopedia giuridica

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Ricusazione

Ev il rifiuto, manifestato dalle parti del processo, del giudice precostituito per legge (art. 25 Cost.). Il giudice può essere ricusato in casi tassativamente determinati dalla legge (artt. 52 c.p.c., 37 c.p.p.): se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore del giudice, del coniuge o dei figli del medesimo; se è tutore, curatore, procuratore, datore di lavoro di una delle parti, ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti è prossimo congiunto del giudice o del coniuge; se ha dato consigli o manifestato pareri sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie; se vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; se alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; se un prossimo congiunto del giudice o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di p.m.; se si trova in una situazione di incompatibilità ; se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza il giudice ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. Si tratta di situazioni nelle quali viene meno la garanzia dell’imparzialità e autonomia del giudice. Competente a decidere sull’istanza di ricusazione è il tribunale, se è ricusato il pretore; la corte di appello se si tratta di giudice del tribunale o di corte di assise, anche di appello; una diversa sezione della corte di appello se si tratta di un giudice della stessa corte; una diversa sezione della corte di cassazione nel caso di ricusazione di giudice di Cassazione (artt. 53 c.p.c., 40 c.p.p.). I giudici competenti sulla ricusazione non possono essere ricusati, in modo tale da evitare che ci si possa, di fatto, sottrarre al giudice precostituito per legge. Il giudice ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio.

ricusazione degli arbitri: i casi sono gli stessi previsti per la ricusazione del giudice (v.), la quale ha però qui effetto solo attraverso il procedimento giudiziale previsto dall’art. 815 c.p.c..

ricusazione del consulente tecnico: le parti possono proporre le loro istanze di ricusazione almeno tre giorni prima dell’udienza fissata, qualora ricorra uno dei motivi previsti per la ricusazione del giudice (v.).

ricusazione del p.m.: ai magistrati dell’ufficio del p.m. non si applicano le disposizioni relative alla ricusazione del giudice.

ricusazione nel processo amministrativo: nei casi in cui un giudice è obbligato ad astenersi (v. astensione) ciascuna delle parti ne può proporre la ricusazione. La ricusazione si propone almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con istanza rivolta al presidente del collegio. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova. Su di essi decide, con ordinanza, il collegio, in camera di consiglio. Se la domanda è rigettata, la parte che l’ha proposta è condannata ad una multa. (Marsilio).


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