Ev coniuge chi è legato ad un altro soggetto da un rapporto di matrimonio (v.).
coniuge legalmente ed effettivamente separato: nel vigente sistema Irpef il coniuge è soggetto passivo autonomo d’imposta e a lui sono addossati le connesse obbligazioni, nonche´ i relativi adempimenti strumentali (in particolare la dichiarazione dei redditi). Eventuali perdite e detrazioni dell’altro coniuge non possono mai essere compensate con i redditi o le imposte dovute. Il reddito del coniuge è composto oltre che dai propri redditi personali anche dalla metà dei redditi relativi ai beni oggetto della comunione legale (art. 177 c.c.), nonche´ dalla metà dei redditi dei beni del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) e dei redditi dei beni dei figli minori soggetti ad usufrutto legale dei genitori. Unica deroga, in realtà solo apparente, ai principi suddetti è la facoltà per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare un’unica dichiarazione. L’Irpef viene calcolata sui redditi complessivi di ognuno di essi. Successivamente le due imposte determinate autonomamente vengono sommate e dall’importo complessivo così determinato è consentito detrarre le ritenute d’acconto ed i crediti d’imposta di entrambi, permettendo così una compensazione tra eventuali debiti di un coniuge ed eccedenza a credito dell’altro. L’autonomia delle posizioni fiscali dei coniugi, a seguito dell’abolizione dell’istituto del cumulo legale, ha incentivato i tentativi di distribuire i redditi familiari al fine di attenuare la progressività del tributo, in particolare corrispondendo compensi deducibili dal reddito di lavoro autonomo o d’impresa. La deducibilità di tali compensi va valutata attentamente alla luce del principio di inerenza e dell’espresso divieto di dedurre tali compensi per l’opera svolta dal coniuge dal reddito d’impresa. La ripartizione del reddito tra i coniugi può essere comunque realizzata avvalendosi dei particolari criteri di imputazione del reddito previsti per l’impresa familiare (art. 5 Tuir) o corrispondendo al coniuge coniuge assegni alimentari. Non è invece consentito imputare metà dei proventi dell’attività di un coniuge all’altro, inserendoli pattiziamente nel regime della comunione legale (art. 4 lett. a Tuir). Se uno dei coniugi è a carico (è considerato a carico il coniuge il cui reddito non è superiore ad un determinato limite previsto dalla legge: 5.400.000 nel 1995) spetta all’altro coniuge una detrazione d’imposta ed è raddoppiata quella per i figli a carico.
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