principio di inerenza: il inerenza inerenza trova applicazione innanzitutto in tema di determinazione del reddito d’impresa (v.), sulla base di una disposizione espressa, ed in secondo luogo per la determinazione del reddito di lavoro autonomo (v.), venendo desunto in via implicita. Tale principio consiste in una connessione dei costi sostenuti con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo da cui derivano ricavi o proventi imponibili e costituisce un requisito essenziale ai fini della deducibilità dei costi medesimi. La riferibilità all’attività e non direttamente ai ricavi, che rappresenta uno dei tratti più significativi della evoluzione di tale principio, permette la deducibilità anche di costi sostenuti in proiezione futura, in rapporto cioè non a ricavi immediati, ma successivi (ad es. le spese di pubblicità ). L’esistenza e la misura dell’inerenza sono lasciate in genere alla discrezionalità dell’imprenditore; in qualche caso esse vengono predeterminate dal legislatore, come avviene per i beni ad uso promiscuo (parte personale, parte imprenditoriale), in cui la deduzione è consentita per il 50% del costo sostenuto, o per le spese di rappresentanza (v. pubblicità e rappresentanza). Certe spese sono considerate poi del tutto non inerenti in base ad una valutazione di cautela fiscale (per evitare cioè possibili elusioni d’imposta): così è per l’acquisto o la locazione di aerei, navi, auto e moto oltre una certa cilindrata. L’applicazione del principio di inerenza è effettuata anche in materia di Iva quale norma di cautela per escludere la detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni o servizi estranei all’attività di impresa o di lavoro autonomo. Anche in tal caso peraltro esistono norme che
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