Enciclopedia giuridica

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Inesigibilità penale

Ev una teoria elaborata dalla dottrina germanica, seguita da parte della dottrina italiana, ha ritenuto che per la colpevolezza, normativamente intesa, occorre anche la c.d. esigibilità (Zumutbarkeit) del comportamento conforme al dovere. La volontà deve infatti formarsi in circostanze normali, tali cioè da consentire una normale motivazione, nelle quali l’ordinamento giuridico può esigere che il soggetto si comporti conformemente alla norma. La inesigibilità del comportamento, dovuto al fatto che il soggetto ha agito in circostanze tali da non potersi umanamente pretendere un comportamento diverso, esclude la colpevolezza. La inesigibilità come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza servirebbe ad un duplice scopo: 1) per sistemare sotto un genus comune una serie di scusanti codificate, che non paiono escludere il nesso psichico della colpevolezza e che presenterebbero una identica ratio, quale lo stato di necessità , la non punibilità di alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia se commessi per salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento (art. 384) la forza maggiore, il caso fortuito, il costringimento; 2) per potere ammettere, attraverso l’analogia juris cause di esclusione della colpevolezza non codificata, in ipotesi in cui la punizione apparirebbe ingiustificata, quali quelle dell’autista che non soccorre l’investito per sottrarsi al pericolo del linciaggio, del medico condotto che rifiuta di recarsi a visitare un infermo, per la grave stanchezza dovuta alle visite compiute. (Magagnoli).


Inerenza      |      Inesistenza


 
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