Enciclopedia giuridica

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Non punibilità



immediata declaratoria di cause di non punibilità procedurale: l’art. 129 c.p.p. prevede che in ogni stato e grado del processo il giudice dichiari d’ufficio con sentenza che il fatto (oggetto di imputazione) non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto costituisce reato, che il fatto non è previsto dalla legge come reato o che manca una condizione di procedibilità . Lo stesso articolo prevede inoltre che, ricorrendo una causa di estinzione del reato pur risultando dagli atti una delle condizioni di cui sopra, il giudice pronunci sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere secondo la formula prescritta. L’art. 129 contempla sostanzialmente la medesima previsione del vecchio art. 152 c.p.p., ma l’efficacia è stata limitata alla fase del giudizio vero e proprio. Durante la fase delle indagini preliminari, infatti, i casi previsti dalla disposizione in esame comportano l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per gli altri motivi previsti dall’art. 411 c.p.p.. In altre parole, durante le indagini preliminari, il G.i.p. non può provvedere in tal senso se il p.m. non abbia ancora esercitato l’azione penale. Di conseguenza, al contrario, una volta esercitata l’azione penale, il G.i.p. potrà sempre procedere ex art. 129 c.p.p., tanto che, ad es., la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. non vincola a fissare necessariamente l’udienza il G.i.p., che dovrà, in presenza di una causa di punibilità , dichiararla immediatamente. (S. Samorì).

non punibilità sostanziale: impossibilità di irrogare concretamente la sanzione nonostante l’assenza di cause personali di esenzione della pena (immunità , non imputabilità , altre cause previste nella parte speciale del c.p. per reati specifici). Ev dovuta alle c.d. cause di estinzione della punibilità , suddivise in cause di estinzione del reato (che estinguono la punibilità in astratto, cioè prima della sentenza definitiva di condanna), e cause di estinzione della pena (che estinguono la punibilità in concreto, cioè dopo che è intervenuta la sentenza definitiva di condanna). Per una trattazione dettagliata della punibilità v. punibilità ; punibilità , cause di estinzione della non punibilità.


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