esenzione dal tributo: disposizione eccezionale che, per il conseguimento di determinati obiettivi economici, sociali o equitativi, esclude dal tributo fattispecie che vi sarebbero altrimenti soggette. In sostanza l’esenzione impedisce la nascita dell’obbligazione tributaria in ipotesi indubbiamente rientranti nell’ambito delle fattispecie imponibili. La legge peraltro adotta talvolta tale termine anche in ipotesi diverse di non applicabilità dell’imposta. Si distinguono in soggettive ed oggettive a seconda che riguardino particolari condizioni proprie del soggetto o il presupposto d’imposta. L’esenzione esenzione rientra normalmente fra le agevolazioni fiscali (v.), tuttavia non sempre i regimi esenti sono quelli fiscalmente più favorevoli. Ciò è particolarmente vero in campo Iva dove l’art. 19 del d.p.r. 633 non ammette la detrazione dell’Iva relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti, mentre la riconosce per l’Iva assolta o addebitata in via di rivalsa al contribuente per beni o servizi impiegati nella produzione o nel commercio di beni o servizi esclusi.
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