Enciclopedia giuridica

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Esercente aereo

Ev esercente aereo colui che assume l’esercizio di un aeromobile (v.) ex art. 874 c. nav., ovvero esercita un’attività organizzata, inerente all’impiego dell’aeromobile in base alla destinazione ad esso propria, diretta a conseguire un risultato economico, anche consistente nel soddisfare un bisogno proprio del gestore, ed accompagnata dall’incidenza del rischio. L’esercizio dell’aeromobile non configura necessariamente un’attività di impresa, ben potendo l’esercente aereo perseguire scopi scientifici o ricreativi; ne´ la figura di esercente aereo coincide necessariamente con quella di proprietario dell’aeromobile. L’esercente aereo è responsabile dei fatti commessi dall’equipaggio (v.) (compreso il comandante) in virtù del rapporto di preposizione (v.). Inoltre, poiche´ il comandante di aeromobile (v. comandante, esercente aereo della nave) ha la rappresentanza dell’esercente aereo, questi è responsabile dall’attività negoziale del comandante, relativa all’aeromobile e alla spedizione. La responsabilità non si estende invece all’inadempimento degli obblighi pubblicistici imposti dalla legge sul comandante in quanto capo della spedizione. Sono fissate specifiche e diverse limitazioni per ogni ipotesi di responsabilità dell’esercente aereo: sono stabiliti limiti separati e cumulativi per il risarcimento di danni a terzi sulla superficie (v. danno, esercente aereo a terzi sulla superficie), per il risarcimento di danni da urto (v. urto, esercente aereo di nave e di aeromobile), per i compensi e le indennità dovute per fatto di soccorso a persone, oltre che per la responsabilità del vettore. La limitazione opera ex lege.


Esenzione      |      Esercenti attività commerciali


 
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