Enciclopedia giuridica

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Spedizione

Ev una sottospecie del contratto di mandato (v.) con il quale un soggetto, detto spedizioniere, assume l’obbligo di concludere, a nome e per conto del mandante, detto committente, un contratto di trasporto (v.), con le relative operazioni accessorie (art. 1737 c.c.). Il mandato è revocabile finche´ il contratto di trasporto non sia stato concluso (art. 1738 c.c.). Lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del committente nei seguenti casi (art. 1739, comma 1o, c.c.): 1) scelta della via; 2) scelta del mezzo; 3) scelta delle modalità di trasporto. In mancanza di istruzioni, lo spedizioniere deve agire secondo il migliore interesse del committente. Il compenso dello spedizioniere si determina a provvigione; in mancanza di specifico accordo fra le parti (art. 1740, comma 1o, c.c.), l’ammontare è determinato: a) secondo le tariffe professionali; b) secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione. Lo spedizioniere può anche assumere l’esecuzione del trasporto con mezzi propri, assumendo così anche la posizione di vettore (v. trasporto) (art. 1741 c.c.). Il servizio offerto dallo spedizioniere consiste nel sollevare il committente dall’incomodo di ricercare il vettore disponibile per il trasporto delle merci. Un peculiare vantaggio che gli spedizionieri offrono ai trasportatori è di procurare loro, combinando gli incarichi ricevuti da mittenti diversi, viaggi a pieno carico sia di andata che di ritorno.


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