Ev colui che specula sul mutamento di valore, nel corso del tempo, di titoli (v. titoli di credito) e merci. Lo speculatore differenziale era, nel diritto previgente, un commerciante (v.). Oggi gli viene negata la qualità di imprenditore (v.), in quanto non pone in essere atti di vera e propria intermediazione, di interposizione nella circolazione dei beni, ma si limita a scommettere sull’andamento del mercato: egli non produce ne´ scambia beni e servizi (art. 2082 c.c.). Da ciò consegue che lo speculatore differenziale non è soggetto a fallimento (v.). A tali valutazioni si è adeguata anche la riforma tributaria: i redditi conseguiti mediante operazioni speculative sono considerati, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non quali redditi di impresa, ma quali redditi diversi (art. 76 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597).
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