Enciclopedia giuridica

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Specificazione

La specificazione non è , propriamente, una forma di accessione (v.), anche se viene solitamente considerata in connessione con questa. Ev il modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa: così lo scultore che faccia una statua con il marmo altrui o il falegname che costruisca un mobile con il legno altrui diventano proprietari della statua e del mobile, ma dovranno al proprietario della materia usata il prezzo di questa. Ev un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si basa sul fatto in se´ della specificazione: prescinde dalla buona fede dell’artefice, che acquista la proprietà della materia anche se consapevole della proprietà altrui. Se, tuttavia, il valore della materia usata sorpassa notevolmente quello della mano d’opera (l’orefice, ad esempio, ha fabbricato un comune monile con oro altrui), la proprietà della cosa spetta al proprietario della materia, che dovrà all’utilizzatore il prezzo della mano d’opera (art. 940 c.c.). Questi principi non valgono, naturalmente, quando fra proprietario della materia e artefice esista un contratto avente ad oggetto l’esecuzione dell’opera, quale un contratto d’opera manuale (v. contratto d’opera, specificazione manuale) o intellettuale (v. contratto d’opera, specificazione intellettuale).


Specialità (principio di)      |      Speculatore differenziale


 
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