Sono i dipendenti dell’ imprenditore (v.), privi di funzioni direttive, adibiti a mansioni che li pongono a contatto con l’ordinaria clientela dell’impresa. La legge attribuisce loro poteri di rappresentanza commisurati alle loro mansioni: essi hanno il potere di compiere coi terzi gli atti che solitamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.). I commessi non possono: a) esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano consegna (art. 2210, comma 2o, c.c.); b) concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso (art. 2210, comma 2o, c.c.); c) se l’imprenditore ha predisposto condizioni generali di contratto o clausole stampate su moduli d’impresa, i commessi non possono derogarvi (art. 2211 c.c.). I clienti dell’impresa possono rivolgere ai commessi le dichiarazioni riguardanti l’esecuzione del contratto o i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 2212, comma 1o, c.c.). I commessi dispongono, anche, di una limitata capacità processuale, potendo chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore (art. 2212, comma 2o, c.c.). I commessi possono, nei locali dell’impresa, esigere il prezzo delle merci vendute salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell’impresa, invece, i commessi non possono esigere il prezzo se non sono autorizzati o se non presentano quietanza firmata dall’imprenditore. Questi può ridurre i poteri di rappresentanza dei commessi: la legge non prevede, per tali limitazioni, una specifica forma di pubblicità, tuttavia si ritiene che esse, per essere opponibili ai terzi, debbano essere portate a loro conoscenza con mezzi idonei.
commessi viaggiatori: sono dipendenti dell’imprenditore aventi la qualifica di commessi, addetti alla promozione delle vendite ed operanti da piazza a piazza in un determinato territorio. Quest’ultima caratteristica distingue i commessi commessi dai piazzisti (v.).
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