Sono particolari provvedimenti del giudice in forma di ordinanza (v.) o decreto (v.) di contenuto autorizzativo di una misura cautelare, caratterizzati da elementi comuni quali la esecutorietà ma non definitività dei provvedimenti stessi, il fatto di essere emessi a seguito di una cognizione solo sommaria, la funzione strumentale ed anticipatoria rispetto alla fruttuosità di un successivo provvedimento. Tali provvedimenti, emessi su domanda di parte nell’ambito dei diversi provvedimenti cautelari sono assoggettabili a impugnazione per reclamo (v.), a revoca (v.) e alla sanzione dell’inefficacia (v.). I provvedimenti cautelari non possono essere emessi dal giudice arbitro (v.).
inefficacia dei provvedimenti cautelari: il provvedimento cautelare perde la sua efficacia se alla fase autorizzativa non fa seguito la esecuzione del provvedimento nel termine perentorio indicato dal giudice e dalla legge. Il provvedimento perde altresì d’efficacia nel caso che sia previsto il versamento di una cauzione e questa non venga versata; inoltre, nel caso che una sentenza dichiari l’inesistenza del diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso. Quando invece il giudizio di merito si svolge davanti a un giudice straniero o un giudice arbitro, l’inefficacia è comminata: se non viene richiesta nei termini di legge l’esecutorietà della decisione straniera o dell’arbitro; se è pronunciata una decisione straniera o del giudice arbitro che dichiara l’inesistenza del diritto.
revoca dei provvedimenti cautelari: nel caso si verifichino mutamenti nelle circostanze che hanno consentito il provvedimento autorizzativo, il giudice istruttore della causa di merito può , su istanza di parte, revocare o modificare il provvedimento cautelare emesso anche prima della causa. Se il giudice della causa di merito è un giudice straniero o un giudice arbitro, la revoca o la modifica sono chiesti al giudice che ha emesso il provvedimento.
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