Enciclopedia giuridica

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Quietanza

Il debitore che adempie una prestazione di danaro ha diritto alla quietanza, ossia ad una dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento (art. 1199 c.c.). La quietanza è una dichiarazione di scienza (v. atti giuridici, dichiarazioni di scienza come quietanza): il solo valore probatorio è quello di una confessione (v.). Ma ciò che la quietanza confessa è solo il fatto giuridico (v. fatti giuridici) del pagamento, e il creditore resta libero d’esigere somme ulteriori se il pagamento attestato nella quietanza fosse solo parziale (v. adempimento, quietanza parziale dell’obbligazione).

quietanza liberatoria: è quella quietanza nella quale il creditore dice di non avere più nulla a pretendere dal debitore: essa, oltre che attestare il pagamento, riconosce l’avvenuta estinzione del debito e dichiara la volontà del creditore di rinunciare a qualsiasi altra pretesa per il titolo in base al quale ha ricevuto il pagamento. La quietanza quietanza è però considerata come idonea a produrre l’effetto estintivo dell’obbligazione solo se appare sicura espressione di una volontà di rinuncia al credito. Si potrà sempre addurre, altrimenti, che il pagamento quietanzato era un pagamento solo parziale (v. adempimento, quietanza parziale dell’obbligazione), e pretendere somme ulteriori a saldo.

surrogazione per quietanza: v. surrogazione, quietanza per volontà del creditore.


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