I concetti di fatto giuridico e di atto giuridico corrispondono alle categorie più generali del linguaggio legislativo. Il c.c. impiega, all’art. 2, il concetto di atto per definire la capacità di agire (v.), intesa appunto come la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Entrambi i concetti di atto e di fatto sono utilizzati, in accezioni latissime, all’art. 1173 c.c., relativo alle fonti delle obbligazioni (v.), le quali derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Qui il contratto (v.) ed il fatto illecito (v. fatti illeciti) sono concepiti come specie di più ampi generi: del genere dell’atto giuridico il primo, del genere del fatto giuridico il secondo. Si suole definire, nei termini più generali, come fatto giuridico ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo o modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Fatto giuridico può essere un accadimento naturale, del tutto indipendente dall’opera dell’uomo. Se un fiume, secondo l’esempio classico, modifica il proprio corso abbandonando l’alveo originario e formando un nuovo letto, i proprietari confinanti con le opposte rive dell’alveo abbandonato ne diventano proprietari per la metà che è dalla loro parte (art. 946 c.c.): qui nuovi diritti di proprietà si sono costituiti come conseguenza di un semplice evento naturale, al di fuori di ogni concorso dell’opera dell’uomo. Può anche accadere che il concorso dell’opera dell’uomo ci sia, ma che resti giuridicamente irrilevante: così, ad esempio, il proprietario del suolo acquista la proprietà dei frutti del suolo (art. 821 c.c.); ma ne acquista la proprietà per il solo accadimento di un fatto naturale, quale la nascita dei frutti dal suolo, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di frutti spontanei (come può accadere per alberi, arbusti ecc.) o che siano il prodotto dell’opera di coltivazione (art. 820 c.c.). Fatto giuridico può essere, inoltre, un fatto umano: è il caso in cui la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. Ev , ad esempio, il fatto doloso o colposo o fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.: qui il termine è usato con riferimento ad un comportamento umano, sia esso doloso (ossia intenzionale) oppure colposo (ossia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza). Altrettanto si può dire per l’acquisto della proprietà per occupazione (v.) delle cose di nessuno o per invenzione (v.) delle cose smarrite: il pescatore diventa proprietario del pesce che cattura; e ne diventa proprietario per effetto di un fatto consapevole e volontario, come è appunto la cattura del pesce. Nel c.c. si parla costantemente di fatto, ad esempio di fatto proprio (artt. 948, 1186, 2037 c.c. ecc.), di fatto del creditore (artt. 1227, 1955 ecc.c.c.), di fatto del debitore (art. 1229 c.c.) o di fatto del terzo (art. 1381 c.c.), per designare fatti volontari dell’uomo. La categoria così delimitata è , a sua volta, il punto di partenza di molteplici classificazioni. Si distingue fra fatti leciti e fatti illeciti, a seconda che siano conformi oppure contrari al diritto; si distingue fra comportamenti discrezionali e comportamenti dovuti (comunemente dei fatti o, più frequentemente, atti dovuti), a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato: tipico fatto dovuto è l’adempimento dell’obbligazione (v.). Tutti i fatti umani discrezionali producono effetti nei confronti del soggetto che li ha posti in essere sul solo presupposto che questi goda della capacità naturale (v.) di intendere e di volere. Ciò si desume dall’art. 2046 c.c., che esonera da responsabilità per fatto illecito l’incapace di intendere e di volere. Se ne arguisce che basta la capacità naturale di intendere e di volere, affinche´ si producano gli effetti dell’occupazione, dell’invenzione e così via. Quantunque fatti dell’uomo essi sono, perciò , da tenere distinti dagli atti giuridici (v.), che per il già ricordato art. 2 c.c. richiedono la legale capacità di agire. Quanto ai fatti dovuti, per essi non è richiesta neppure la capacità naturale, giacche´ a norma dell’art. 1191 c.c. il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità .
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