Enciclopedia giuridica

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Concorso



concorso apparente di norme: esso si verifica quando in relazione ad un medesimo fatto, risultino applicabili più norme incriminatrici. Suoi presupposti, quindi, sono l’identità del fatto e la convergenza di norme applicabili, le quali vengono così ad essere in conflitto. In applicazione del principio superiore dell’ordinamento in base al quale uno stesso fatto non può essere addebitato due volte all’agente, è necessario individuare quale norma debba disciplinare la situazione criminosa. L’apparenza del conflitto si individua e si risolve con un’attività interpretativa alla stregua, in primo luogo, del criterio di specialità ed eventualmente, di quelli della sussidiarietà e dell’assorbimento (o consunzione). Il primo principio è l’unico codificato dal legislatore e sancisce che quando più norme incriminatrici regolano la stessa materia è la norma speciale ad avere applicazione con l’effetto di escludere l’operatività di quella generale. Ciò presuppone l’esistenza di una relazione logica tra le due norme in apparenza applicabili, per cui la norma speciale deve contenere tutti gli elementi dell’altra norma più uno: l’elemento appunto specializzante. Tale criterio, tuttavia, è insufficiente per risolvere tutti i casi di conflitto apparente; infatti una situazione di conflitto può presentarsi anche tra fattispecie che, in astratto, non sono in rapporto di genere a specie. In questo caso si deve ricorrere agli altri criteri citati, i quali sono criteri di valore, a differenza del precedente, che è un criterio logicoconcorsoformale. Con essi si compie una valutazione sul bene giuridico, ossia sul valore tutelato da ciascuna delle norme in conflitto e si ritiene applicabile quella che prevede il reato più grave. Questo perche´ il disvalore del fatto espresso dalla norma che prevede il reato più grave comprenderebbe e dunque assorbirebbe anche la valuta azione normativa del fatto operata dalla fattispecie meno grave. Ad ogni modo, l’individuazione e la conseguente risoluzione di un conflitto apparente di norme alla stregua dei criteri accennati, ha la funzione di evitare l’applicazione del concorso di reati tutte le volte in cui al caso concreto effettivamente risulti applicabile una sola norma.

concorso colposo: il concorso concorso nel reato configura un’ipotesi impropria di concorso (perciò il legislatore ha preferito il termine cooperazione). Ne sono elementi la nonconcorsovolontà di concorrere alla realizzazione del fatto criminoso, la volontà di realizzare la condotta comune o altrui contraria a regole cautelari, e la previsione dell’evento. Il secondo requisito differenzia il concorso concorso dal concorso di colpe, in cui più individui contribuiscono all’evento colposo, senza avere la coscienza e volontà di concorrere nella altrui azione criminosa.

concorso dei creditori nel fallimento: è la partecipazione alla procedura esecutiva fallimentare da parte dei creditori del fallito. Tutti i creditori del fallito devono essere posti in grado di partecipare, perche´ la procedura è preordinata al soddisfacimento della massa dei creditori. La sentenza dichiarativa del fallimento fissa un termine, non superiore a trenta giorni dalla affissione della stessa alla parte esterna del tribunale, entro il quale quanti sono i creditori del fallito possono presentare in cancelleria le domande di ammissione al passivo, dette insinuazioni. Il fallimento ha i seguenti effetti per i creditori fallimentari: a) tutti i creditori divengono creditori concorsuali e pertanto non possono realizzare i propri crediti se non attraverso la procedura fallimentare; b) i predetti non possono iniziare o proseguire procedimenti esecutivi individuali; c) essi diventeranno concorrenti quando il loro credito sarà stato accertato dal giudice delegato o, in caso di contestazione, dal tribunale fallimentare (art. 52, comma 2o, l. fall.); d) partecipano alla ripartizione dell’attivo fallimentare in proporzione dell’ammontare dei rispettivi crediti, salve le cause legittime di prelazione; e) ricevono, di regola, il pagamento solo di una frazione del loro credito, detta moneta fallimentare.

concorso di colpa del danneggiato: ricorre il concorso concorso quando il danneggiato sia concorso, con il proprio comportamento, a provocare il danno. Vale, in tal caso, l’art. 1227, comma 1o, c.c.: il risarcimento dovuto al danneggiante è diminuito in proporzione con il grado della colpa del danneggiato.

concorso di reati: il concorso concorso si verifica quando un individuo viola più volte la legge penale e, perciò, è chiamato a rispondere di più reati. Lo scopo di questa materia è quello di limitare l’entità della pena da applicare a chi deve essere giudicato per più violazioni di legge. Il concorso concorso può essere materiale o formale. Il concorso materiale è caratterizzato dal fatto che i vari reati sono posti in essere con una pluralità di azioni od omissioni (es. Tizio prima ammazza, poi ruba, poi rapina ecc.); il concorso formale ricorre, invece, quando i vari reati vengono realizzati con una sola condotta (es. Tizio con una sola parola ingiuria contemporaneamente dieci persone). Ciò che caratterizza il concorso materiale è l’identità della persona dell’agente che ha posto in essere i reati: tali reati possono essere legati da un vincolo ideologico (quando un reato è commesso allo scopo di eseguirne un altro); oppure consequenziale (un reato viene commesso per assicurarsi il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità di un altro reato). Tale vincolo rileva ai fini della pena come circostanza aggravante (v. circostanze del reato). Il codice Rocco vigente nel disciplinare il concorso materiale ha adottato il sistema del cumulo materiale: in base ad esso il reo soggiace a tante pene quante sono le infrazioni commesse, secondo una somma aritmetica. Il concorso formale, invece, è caratterizzato dalla commissione di più reati con il compimento di una sola azione, cioè con un insieme di atti che formano un tutto, perche´ diretti ad un unico scopo e realizzati in modo continuativo, contestuale. Esso si distingue in concorso concorso eterogeneo (quando con una sola azione si violano diverse disposizioni di legge), ed omogeneo (quando con una sola azione vengono compiute più violazioni di una medesima disposizione di legge). Per quanto attiene alla disciplina, con la legge dell’aprile 1974 il trattamento sanzionatorio del concorso concorso formale è equiparato a quello del reato continuato (v. reato, concorso continuato): si applica il criterio del cumulo giuridico, previsto dal codice del 1930 solo per la continuazione. Il sistema del cumulo giuridico importa l’applicazione della pena più grave con aumento corrispondente non alla somma delle altre pene, ma ad una congrua quota fissata dalla legge. Ultima precisazione in materia di concorso concorso: non si ha concorso nei casi in cui già la legge, nella previsione tipica della singola norma, fa rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi. Tale unificazione legislativa dà luogo alle figure del reato continuato, del reato composto e del reato complesso (v. reato, concorso complesso).

concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: un medesimo evento può integrare gli estremi di un atto, assunto dall’ordinamento giuridico come fonte di una determinata obbligazione, e può al tempo stesso integrare gli estremi di un fatto, assunto dall’ordinamento giuridico come fonte di una diversa obbligazione. Ev il fenomeno del concorso di fonti o, come più spesso si dice, del concorso (o cumulo) di responsabilità : fenomeno che acquista particolare importanza quando un medesimo evento è apprezzabile come inadempimento (v.) contrattuale, fonte dell’obbligazione di risarcire il danno ex art. 1218 (responsabilità contrattuale), ed è contemporaneamente valutabile come fatto illecito (v. fatti illeciti), fonte dell’obbligazione di risarcire il danno ex art. 2043 (responsabilità extracontrattuale). In tal caso il creditore può , a sua scelta, far valere il contratto, ed agire nei confronti del debitore per inadempimento contrattuale, oppure può lamentare il fatto illecito ed agire nei confronti del debitore per questo diverso titolo di responsabilità . Il concorso delle due azioni, ammesso largamente dalla giurisprudenza, favorisce il creditore, che può ancora far valere la responsabilità da fatto illecito quando l’azione contrattuale sia già prescritta, o viceversa, oltre che permettergli di conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali, ammissibile solo in caso di fatto illecito (art. 2059 c.c.). Le applicazioni più frequenti riguardano il trasporto (v.) e il contratto del professionista intellettuale (v.): il vettore può essere chiamato a rispondere dei danni alle cose o alle persone trasportate per inadempimento contrattuale o per fatto illecito; il sanitario può essere chiamato a risarcire i danni subiti dal paziente a titolo di colpa contrattuale o di colpa extracontrattuale.

concorso doloso nel reato: per la configurazione di un concorso concorso, non occorre, nei soggetti agenti, la consapevolezza reciproca dell’altrui contributo, essendo sufficiente che tale consapevolezza esista in uno solo dei concorrenti; è però necessaria in ogni singolo agente, la coscienza e volontà di cooperare. Altrimenti, per mancanza del dolo di concorso, il singolo soggetto risponderà del reato monosoggettivo corrispondente.

concorso eventuale di persone nel reato: si ha concorso concorso quando più persone pongono in essere insieme un reato che, astrattamente, può essere realizzato anche da una sola persona. Si tratta dunque di casi in cui si assiste ad una realizzazione plurisoggettiva di un reato previsto dalla legge come monosoggettivo. Il fondamento della punibilità a titolo di concorso sta nella considerazione che debbono reputarsi propri dell’uomo non solo i risultati della sua condotta, ma anche quelli prodotti con il concorso di forze esterne, umane o naturali, da lui calcolate e tenute in conto (o prevedibili) nel conseguimento dei suoi scopi. Ciò accade quando esiste una coordinazione finalistica delle forze, ossia dei diversi soggetti che partecipano al reato, da parte almeno di un concorrente, allo scopo di realizzare un delitto. Nel codice italiano, a differenza della maggioranza dei codici europei, vige il principio della pari responsabilità dei concorrenti, indipendentemente dal differente contributo concreto di ognuno di essi al reato, salva la possibilità di una graduazione attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti o aggravanti (v. circostanze del reato) o affidata alla discrezionalità del giudice in sede di commisurazione della pena. In primo luogo, per aversi concorso concorso, è necessario che il reato sia commesso da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza del reato. In secondo luogo, deve essere stato commesso un fatto materiale di reato, consumato o tentato (v. tentativo); non sono infatti punibili il puro accordo e la semplice istigazione, se non sono seguiti dall’azione delittuosa. Il contributo del singolo soggetto al reato può essere di due tipi: un contributo necessario, senza il quale il delitto non si sarebbe realizzato, che può verificarsi a livello di partecipazione morale, dando luogo alla determinazione dell’altrui proposito criminoso, prima inesistente, o a livello di partecipazione materiale, in tutte le forme del contributo fisico essenziale; oppure un contributo agevolatore, che consiste nell’avere facilitato la realizzazione del reato a livello di partecipazione morale, con il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, già esistente, o a livello materiale. La punibilità dell’agevolazione è ammessa solo nelle fattispecie e realizzazione plurisoggettiva, mentre nei reati monosoggettivi occorre che il soggetto abbia materialmente causato (v. causalità ) il delitto. Riguardo all’elemento soggettivo, la anomalia rispetto alla fattispecie monosoggettiva sta nel fatto che, nel caso in esame, al concorrente è attribuibile psicologicamente non solo la condotta da lui materialmente posta in essere, ma anche l’intero reato realizzato in concorso con gli altri soggetti.

concorso necessario di persone nel reato: il concorso concorso si ha quando è la stessa norma incriminatrice di parte speciale che richiede, per l’esistenza del reato, una pluralità di soggetti attivi (es. duello, rissa, incesto). Si tratta di una categoria autonoma di reati, che la moderna dottrina chiama più propriamente reati plurisoggettivi.


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