Enciclopedia giuridica

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Ingiuria



ingiuria al notaio: v. oltraggio, ingiuria e resistenza al notaio.

reato di ingiuria: il ingiuria ingiuria è configurato dall’art. 594 c.p. in forza del quale è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente. Per onore viene comunemente inteso quel sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale e designa quella somma di valori morali che l’individuo attribuisce a se stesso; l’onore quindi si riferisce alla rettitudine, probità e lealtà e al carattere e in genere alle qualità morali della persona. Nella nozione di decoro viene invece ricompresa la dignità fisica, sociale o intellettuale dell’individuo. Oltre alla ingiuria c.d. verbale possono essere ritenute a contenuto ingiurioso anche quelle condotte (sputo, schiaffo, percossa) che evidenzino l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale. La presenza dell’offeso è elemento costitutivo del reato: si ritiene che, affinche´ il reato si perfezioni, sia sufficiente che la persona offesa, anche se non vista dal soggetto agente, abbia la possibilità di percepire ed effettivamente percepisca le espressioni ingiuriose. Ai sensi del comma 2o dell’art. 594 c.p. è altresì punibile chi pone in essere la condotta ingiuriosa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. Ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato è ritenuta sufficiente la volontà dell’agente di usare espressioni ingiuriose, con la consapevolezza di offendere l’altrui onore o reputazione. La pena è aggravata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o se sia stata commessa in presenza di più persone.


Ingiunzione      |      Ingiusta detenzione


 
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