Enciclopedia giuridica

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Resistenza



resistenza a pubblico ufficiale: il reato posto in essere da colui che usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (v. Pubblica Amministrazione, reati contro la resistenza), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza (art. 337 c.p.). L’interesse tutelato è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa. L’elemento oggettivo consiste nell’usare violenza o minaccia contro il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, in modo tale da turbare il regolare svolgimento dell’attività degli stessi. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica, al fine di opporsi al compimento dell’atto amministrativo. Il reato si consuma nel momento in cui si manifesta la violenza o la minaccia, non essendo necessaria la realizzazione del fine perseguito dall’agente. Il tentativo è ammissibile.

diritto di resistenza: diritto dei cittadini di resistere verso il potere pubblico che ponga in essere atti eversivi (pur se rivestiti di legittimità formale). Si distingue una resistenza passiva, consistente nel rifiuto di obbedire ai comandi contenuti in atti del genere (in tal caso si parla anche di disobbedienza civile), da una resistenza attiva, che invece si concreta in una reazione positiva, più o meno violenta, all’autorità pubblica. Si distingue altresì la resistenza individuale da quella collettiva. Il dibattito sulla legittimità del resistenza resistenza è assai risalente, non solo nella cultura giuridica: basti pensare alle diverse prospettazioni ricavabili da opere come l’Antigone di Sofocle o il Critone di Platone ed a tutte le concettualizzazioni che sono seguite nella storia del pensiero. Attualmente, vi sono ordinamenti statali nei quali esiste una previsione espressa del resistenza resistenza (come in Francia, ove, in forza del richiamo di cui alla Costituzione del 1958 è ancora vigente la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che, all’art. 2 riconosce alla resistenza all’oppressione il carattere di diritto naturale ed imprescrittibile dell’uomo o come la Repubblica Federale di Germania, la cui Costituzione, all’art. 20, comma 4o, recita: tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque tenti di sovvertire l’ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio). In Italia, invece, l’Assemblea Costituente decise di non approvare un analogo articolo contenuto nel progetto di Costituzione. Tuttavia, non manca chi ritiene che un resistenza resistenza sia configurabile anche nel nostro ordinamento giacche´ il principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.) ed il dovere di fedeltà alla Costituzione repubblicana che incombe su tutti i cittadini (art. 54 Cost.) implicherebbero, comunque, la possibilità , una volta esauriti gli altri rimedi apprestati dall’ordinamento, di resistere ad atti dei pubblici poteri lesivi dei diritti e delle libertà costituzionali o della democrazia. (Siclari).


Resistente      |      Responsabile civile


 
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