richiamo dei decimi mancanti: è l’ingiunzione, rivolta dagli amministratori (v.) di s.p.a. (v.) o di società in accomandita per azioni (v.) ai soci, posteriormente alla costituzione della società , di versare quella parte del conferimento in danaro, non versata al momento della costituzione della società stessa. Gli amministratori non sono tenuti ad effettuare tale ingiunzione. Infatti, se i decimi non sono richiamati, il patrimonio sociale (v.) è formato dal credito della società verso i soci. Il richiamo richiamo può , tuttavia, diventare un obbligo inerente ai doveri di buona amministrazione: così gli amministratori possono essere chiamati a risponderne se, in mancanza di liquidità , contraggono debiti anziche´ esigere l’adempimento da parte dei soci, diminuendo il patrimonio sociale con danno per la società e per i creditori sociali. Se alla richiesta dei decimi mancanti il socio non adempie, gli amministratori fanno vendere le sue azioni (v. azioni di società ) (art. 2344, comma 1o, c.c.); se la vendita non può avere luogo per mancanza di compratori, essi dichiarano il socio decaduto (art. 2344, comma 2o, c.c.), e le sue azioni dovranno essere estinte con la corrispondente riduzione di capitale sociale (v.) (art. 2344, comma 3o, c.c.), cioè con una modificazione dell’atto costitutivo (v.) che riporti il capitale ad una cifra corrispondente al valore effettivo del patrimonio della società .
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