concorsi e operazioni a premio: i concorsi concorsi di ogni specie, che siano intesi a promuovere determinati prodotti o che abbiano in genere una finalità commerciale, come pure le vendite al pubblico di merci effettuate con offerte di premi o regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non preventivamente autorizzate con apposito decreto del Ministero delle finanze. I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il denaro e i titoli di credito relativi a prestiti pubblici o privati. V. concorsi pronostici e giochi d’abilità , lotto e lotterie, premi e vincite.
concorsi privati: i concorsi concorsi di assunzione e di promozione (il concorso è costituzionalmente imposto per l’assunzione dei pubblici dipendenti: art. 97, comma 3o, Cost.), rappresentano un metodo di selezione del personale in genere previsto nell’area degli enti pubblici economici, talvolta utilizzato anche da grandi imprese private nonche´ contemplato dai contratti collettivi del settore del credito. Atto iniziale del procedimento è la pubblicazione del bando (o avviso di concorso) con cui vengono rese note le norme e le condizioni stabilite per i partecipanti. Sulla natura giuridica del bando di concorso permangono tuttora incertezze interpretative: parte della giurisprudenza ha utilizzato alternativamente lo schema dell’offerta al pubblico, dell’invito ad offrire e della promessa al pubblico, mentre altra tesi tende ecletticamente a dedurre la natura del bando dal tenore delle previsioni in esso contenute. Il bando consiste in ogni caso in un negozio giuridico in se´ perfetto e vincolante che si inserisce nell’iter procedimentale finalizzato alla conclusione di un ulteriore negozio, qual è il contratto di lavoro o la promozione. Una volta emanato il bando, coloro che presentano domanda adempiendo agli oneri e alle modalità in esso previste maturano una pretesa in se´ perfetta (diritto soggettivo), avente ad oggetto la partecipazione al concorso e al regolare svolgimento di questo, mentre l’imprenditore assume l’obbligo di consentirne l’espletamento in conformità delle previsioni contenute nel bando e/o nelle norme regolamentari e contrattuali (ove esistano), nonche´ , in ogni caso, secondo le regole di correttezza e buona fede. Tale posizione di vantaggio del candidato, pur meritevole di tutela, non va confusa con il diritto all’assunzione o alla promozione, che è ravvisabile solo ove la disciplina del rapporto garantisca tale risultato come effetto immediato e diretto dell’accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto; perciò , in presenza di elementi o requisiti rimessi all’apprezzamento non vincolato dell’imprenditore, il diritto alla promozione o all’assunzione sorge in capo al vincitore del concorso, e solo dopo la collocazione utile in graduatoria, quale effetto dell’avvenuto compimento di operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a tutti gli scrutinati. La valutazione dei candidati deve essere effettuata sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, quali, ad es., i titoli professionali, i titoli di studio, i precedenti di carriera o di specifica esperienza lavorativa, l’anzianità di servizio, le note caratteristiche, l’assenza di provvedimenti disciplinari ecc.. L’individuazione di tali criteri ha dato luogo a controversie sotto il profilo delle possibili discriminazioni prodotte in base all’utilizzo di pretesi requisiti estrinseci, che, ad es., subordinano l’assunzione in servizio all’inesistenza di vincoli di matrimonio o parentela o affinità fino ad un certo grado con amministratori, sindaci o dipendenti dell’organismo che emette il bando, ovvero escludono coloro che sono in possesso di titoli di studio superiori: tali clausole sono da considerarsi nulle per contrarietà a numerose norme costituzionali (artt. 4, 16, 41, comma 2o, Cost. ecc.), alle norme sul collocamento (v.), al divieto di discriminazioni (v. discriminazione, divieto di concorsi) ed in particolare all’art. 8 statuto dei lavoratori, relativo al divieto di indagini sulle attitudini professionali, sulle opinioni, sulla vita privata (v.) del lavoratore. I requisiti rimessi all’apprezzamento soggettivo del datore di lavoro (quali, ad es., la capacità professionale o le particolari attitudini del prestatore) conferiscono comunque ai vari sistemi di assunzione e promozione per concorso margini variabili di discrezionalità . Il sindacato del giudice, in relazione al controllo di tali elementi non rigidamente obiettivi, ha valorizzato l’utilizzo delle clausole generali di buona fede e correttezza, come regole o modalità del comportamento imprenditoriale che consentono un controllo sulla razionalità dell’attribuzione del c.d. punteggio discrezionale. Per ciò che attiene alle forme di tutela, la soluzione accreditata in tema di concorsi concorsi conduce all’invalidazione giudiziale della procedura selettiva qualora sia accertato un uso scorretto del potere di scelta, cosicche´ alla declaratoria della nullità o dell’annullabilità consegua l’annullabilità delle nomine e delle promozioni illegittimamente effettuate in base alla graduatoria irregolare dei vincitori; mentre si esclude che il giudice possa sostituirsi alla commissione giudicatrice o allo stesso imprenditore nel giudizio valutativo e nella comparazione dei candidati, dovendosi limitare alla condanna all’espletamento del concorso in conformità del bando o al risarcimento dei danni da perdita di chances.
concorsi pronostici e giochi d’abilità: l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una somma di denaro sono riservati allo Stato, che li effettua mediante il Ministero delle finanze. Qualora i concorsi pronostici siano connessi con manifestazioni sportive l’esercizio e l’organizzazione dei medesimi è affidato al Coni oppure all’Unire. V. concorsi e operazioni a premio; lotto e lotterie; premi e vincite.
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