L’essenza del negozio giuridico sta nell’essere una manifestazione o dichiarazione di volontà , esplicita o risultante da un comportamento concludente, diretta a produrre effetti giuridici, che l’ordinamento realizza in quanto voluti. Questa ne è la più diffusa definizione, dovuta alla civilistica tedesca dell’Ottocento: le locuzioni negozio giuridico (Rechtsgescha¨ ft) e dichiarazione di volontà (Willenserkla¨ rung) appaiono in quella letteratura fra loro sinonime, ed è stata la seconda a trovare accoglimento nel primo libro del c.c. germanico del 1900, che ha eretto il concetto di dichiarazione di volontà a categoria ordinante del sistema del diritto privato. Sebbene il c.c. italiano non abbia seguito l’esempio tedesco, e il negozio giuridico non sia diventato, nel nostro paese, una categoria legislativa, la civilistica italiana, fedele alla propria formazione scientifica germanistica, non ha cessato di farne oggetto di elaborazione concettuale, ne´ di collocarlo in posizione dominante entro la sistemazione teorica del diritto privato. Sicche´ il negozio giuridico è rimasto, nonostante la opposta scelta legislativa, fra le categorie del ragionamento dei nostri giuristi teorici e pratici, oltre che un tropo tra i più diffusi del linguaggio giuridico. Secondo una generale tendenza espansiva, propria delle categorie civilistiche, la sequenza di fatto, atto, negozio giuridico ha varcato, già nel secolo scorso, i confini del diritto civile, penetrando nelle dottrine giusnegozio giuridico commercialistiche, amministrativistiche, processualistiche, anche se si deve avvertire che essa non ha mai raggiunto, fuori del diritto civile, la medesima importanza che in questo. Il concetto di negozio giuridico è costruito in modo da coprire per intero la vasta area entro la quale la costituzione o la modificazione o l’estinzione dei rapporti giuridici è , in vario grado, rimessa alla libera determinazione dei privati. Ev concetto coestensivo a quello di autonomia privata; riduce a unità concettuale ogni possibile manifestazione di questa, tanto del diritto di famiglia (atto di matrimonio, riconoscimento di figlio naturale ecc.) e del diritto successorio (testamento) quanto del diritto patrimoniale (contratti, promesse unilaterali ecc.). Le analogie presenti, o supposte come presenti, in questa varia tipologia vengono assunte come il segno della appartenenza dei vari tipi a un comune genere. Le analogie consistono nel ruolo che in ciascun tipo svolge, o si ritiene svolga, la volontà del privato, assunta come volontà creatrice dell’effetto costitutivo, modificativo e estintivo del rapporto giuridico. Gli elementi di identità , che l’analogia presenta, vengono separati dagli elementi di diversità : i primi sono gli elementi che definiscono il genere, che è appunto il negozio giuridico, quale dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici; i secondi vengono, invece, utilizzati per costruire le varie specie del medesimo genere. Così si distingue, a seconda del numero delle parti, fra negozi giuridici unilaterali, bilaterali, plurilaterali: fra i primi sono il testamento (v.), il riconoscimento di figlio naturale (v. riconoscimento, negozio giuridico di figlio naturale), l’atto di fondazione (v.), la procura (v.), le promesse unilaterali (v.), la deliberazione (v.) e il voto (v.) ecc.; fra i secondi figurano il matrimonio (v.) e i cosiddetti contratti di scambio (v. contratto, negozio giuridico di scambio); all’ultima specie appartengono i contratti di associazione (v.), di società (v.), di consorzio (v.). Si identifica, in contrapposto ai negozi fra vivi, la specie del negozio giuridico a causa di morte (ancora il testamento); in rapporto alla diversa rilevanza della causa (v.) si distingue fra negozi giuridici causali e astratti, distinguendo ulteriormente fra negozi solo processualmente astratti, come promessa di pagamento e ricognizione di debito (v. promessa, negozio giuridico di pagamento e ricognizione di debito), e negozi materialmente astratti, come titoli di credito (v.) cambiari; si parla di negozi giuridici dispositivi (i soli a essere, propriamente, costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici) e di negozi giuridici dichiarativi, che si limitano ad accertare un preesistente rapporto giuridico (ancora la promessa di pagamento, la ricognizione di debito), producendo l’effetto, negoziale, di invertire l’onere della prova circa la sussistenza del rapporto fondamentale; si identifica, con il concetto di negozio di organizzazione, un elemento comune a un negozio unilaterale, come fondazione, e a una serie di negozi plurilaterali, come l’associazione, la società e il consorzio. E così via.
negozio giuridico bilaterale: sono negozi giuridici bilaterali quelli che hanno due parti come il matrimonio (v.) e i contratti di scambio (v. contratto, negozio giuridico di scambio).
negozio giuridico come concetto logico e come concetto analogico: nelle concezioni tradizionali, come nel c.c. tedesco, il rapporto fra negozio giuridico e contratto è un rapporto da genere a specie: il primo è il genere, il secondo è una delle specie, insieme all’atto unilaterale (v. atti unilaterali), inter vivos o mortis causa, e agli atti, unilaterali o bilaterali, del diritto di famiglia. L’opera della prima generazione di interpreti del vigente c.c. italiano è consistita nell’identificare fra le norme sui contratti quelle che potessero dirsi comuni, oltre che al contratto, alle altre specie di negozio giuridico e che si presentassero, perciò, come norme proprie del genere, sebbene legislativamente formulate con riguardo ad una specie. Bisogna però dire che il concetto di negozio giuridico ha finito con il dissolversi, nelle mani stesse dei suoi propugnatori, nel momento stesso in cui essi: a) hanno sostenuto che l’applicazione delle norme sui contratti ai negozi giuridici unilaterali ex art. 1324 c.c. è applicazione analogica (v. analogia) e non diretta; b) hanno sostenuto che è analogica e non diretta l’applicazione delle norme sui contratti agli atti bilaterali non patrimoniali o agli atti unilaterali mortis causa. Il concetto di negozio giuridico è , per sua intrinseca natura, un concetto che designa un genere, rispetto al quale il contratto, l’atto unilaterale e così via sono altrettante specie. Orbene, è un evidente nonnegozio giuridicosense il dire che le norme sul negozio giuridico, ricavate dalla disciplina dei contratti, si applicano per analogia ai negozi giuridici diversi dai contratti; proposizione che equivale a quella la quale asserisce che le norme generali si applicano non direttamente, ma per analogia, ai casi particolari in esse rientranti. A chi ancora difende il concetto di negozio giuridico rivendicandone la natura di concetto logico, come tale destinato a sopravvivere al ripudio legislativo, bisogna fare notare che nelle sue pratiche applicazioni esso viene utilizzato come concetto analogico. La verità è che i nostri civilisti parlano ormai di negozio giuridico più per abitudine linguistica che per convinzione concettuale. Non ne parlano per alludere all’antico superconcetto, trascendente il contratto e l’atto unilaterale, ma solo per utilizzare un sinonimo dell’uno o dell’altro. Quando, ad esempio, si dice negozio fiduciario, si vuole dire contratto fiduciario e null’altro che contratto fiduciario; e quando ci si esprime in termini di atto negoziale altro non si vuole esprimere se non di essere in presenza di un atto di volontà , anziche´ di una dichiarazione di scienza. L’uso di questa locuzione come semplice sinonimo è , ovviamente, innocuo, salva solo la evidente controindicazione nelle relazioni internazionali con operatori giuridici di lingua inglese o di lingua francese, nelle quali manca, nel linguaggio tecniconegozio giuridicogiuridico come in quello corrente, l’equivalente di una simile locuzione.
matrimonio come negozio giuridico: v. matrimonio, negozio giuridico come negozio giuridico.
negozio giuridico plurilaterale: sono negozi giuridici plurilaterali quelli che possono avere più di due parti come i contratti di associazione (v.), di società (v.), di consorzio (v.).
testamento come negozio giuridico: v. testamento, negozio giuridico come negozio giuridico.
negozio giuridico unilaterale: sono negozi giuridici unilaterali quelli che hanno una sola parte come il testamento (v.), il riconoscimento del figlio naturale (v. riconoscimento, negozio giuridico di figlio natural), le promesse unilaterali (v.); la deliberazione (v.); il voto (v.).
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