Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Legge penale



legge penale abrogativa: l’art. 2 secondo comma c.p. statuisce: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Questa norma contempla il fenomeno dell’abolitio criminis, in base al quale gli individui che abbiano commesso reati che siano stati abrogati non possono più essere puniti, e nel caso in cui abbiano subito una condanna, anche definitiva, hanno diritto alla sua cessazione e a quella dei relativi effetti penali. La ratio di questo comma è rappresentata dal principio che sarebbe contraddittorio punire, o continuare a punire, l’autore di un fatto che secondo l’ordinamento non costituisce più reato. .

legge penale contenente nuove incriminazioni: questa ipotesi è contemplata dall’art. 2 primo comma, che dispone: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo, non costituiva reato. Si è in presenza di una nuova incriminazione ogni volta che una legge posteriore crea una figura di reato che non esisteva in precedenza: in questi casi il nostro c.p. afferma il principio di irretroattività . La ratio della disposizione consiste nel non esporre il cittadino al rischio di venir incriminato per fatti che, al momento della loro commissione, non costituivano reato: qualora le nuove norme penali avessero efficacia retroattiva i cittadini non potrebbero mai avere la certezza di non subire in seguito sanzioni penali per gli atti compiuti, rimanendo, in tal modo, esposti agli arbitri del potere statale.

legge penale dichiarata incostituzionale: ai sensi dell’art. 30 della l. 11 marzo 1953, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione delle norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione a tutti gli effetti penali. L’opinione su questa norma, a tutt’oggi prevalente, è nel senso di ritenere che la dichiarazione di incostituzionalità abbia effetto ex tunc, pertanto, la legge dichiarata incostituzionale non può trovare applicazione neanche rispetto quelle situazioni verificatesi durante la sua vigenza.

legge penale più favorevole: il terzo comma dell’art. 2 c.p. stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Questa norma, in ossequio al favor libertatis, sancisce il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo: in presenza di una successione tra fattispecie incriminatrici, è necessario operare un confronto tra le discipline sanzionatorie contemplate dalla vecchia e dalla nuova norma ed applicare quella più favorevole al reo, secondo un giudizio da operare in concreto, che tenga conto dei differenti risultati dell’applicazione delle due leggi.

legge penale regionale: la dottrina e la giurisprudenza di gran lunga dominanti escludono dal novero delle fonti in ambito penale le leggi regionali: si ritiene, in primo luogo, che la restrizione di un bene fondamentale come la libertà individuale, abbia delle implicazioni così rilevanti che non possa essere oggetto di legiferazione se non da parte dello Stato e, in seconda analisi, che una differenziazione del trattamento penale operata mediante leggi regionali, oltre che frustrare il principio di uguaglianza della libertà personale, contrasterebbe con l’unità politica dello Stato.

legge penale temporanea, eccezionale e finanziaria: l’art. 2, comma 4o, c.p. statuisce che il principio della retroattività delle norme più favorevoli al reo non si applica nelle ipotesi di leggi temporanee ed eccezionali. Si definiscono leggi eccezionali quelle che fanno fronte a situazioni che esulano da un concetto di normalità (insurrezioni, guerre, epidemie ecc.), mentre sono temporanee quelle leggi il cui limite di durata viene prefissato dal legislatore. La deroga al principio del favor rei è dettata dalla necessità di impedire che gli individui commettano dei reati con la consapevolezza di poter usufruire di una futura impunità . Una disciplina del tutto analoga è prevista, a tutela della riscossione dei tributi, per le violazioni di leggi finanziarie, dalla l. 7 gennaio 1929, n. 4, che statuisce: le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione delle dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorche´ le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.


Legge      |      Legge regolatrice


 
.