legge comunitaria: la legge legge annuale, prevista dalla c.d. legge La Pergola, assicura l’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario mediante disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari, mediante disposizioni occorrenti per dare attuazione agli atti vincolanti del Consiglio e della Commissione, compreso il conferimento di delega legislativa al Governo, e infine mediante l’autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive comunitarie anche nelle materie già disciplinate con legge (art. 3 della l. n. 86/89). A questo fine, il disegno di legge deve contenere un elenco delle direttive per le quali è chiesta l’attuazione in via regolamentare. In ottemperanza a quanto dispone la legge La Pergola, sono state emanate le prime leggi comunitarie, che hanno provveduto a sanare per buona parte i ritardi accumulati in materia dallo Stato italiano: si tratta, in particolare, delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e 19 febbraio 1992, n. 142.
legge costituzionale e di revisione della Costituzione: legge costituzionale e legge di revisione della costituzione rientrano nel novero delle leggi c.d. formalmente costituzionali. Sono atti legislativi che vengono adottati secondo la procedura prevista dall’art. 138 Cost., diversa e più complessa rispetto a quella che le norme della Costituzione stabiliscono, in via generale, per la formazione delle leggi. Tale procedura si caratterizza per una pluralità di elementi: a) ciascuna Camera deve approvare il testo legislativo attraverso due deliberazioni, distanziate nel tempo di almeno tre mesi; b) per la seconda deliberazione è richiesta una maggioranza qualificata; c) il testo legislativo licenziato dalle Camere può essere immediatamente assoggettato, ricorrendo determinate condizioni, ad un referendum popolare, il cui esito va a condizionare l’esercizio del potere di promulgazione della legge ad opera del Presidente della Repubblica. Indifferenziabili sotto il profilo formale, legge legge possono tuttavia essere distinte sul piano dell’oggetto e del contenuto. Ev specificamente di revisione la legge che opera modifiche all’articolato delle disposizioni della Costituzione, apportandovi sostituzioni, integrazioni o resezioni; e la circostanza che questo tipo di legge debba essere formata attraverso un iter particolare, diverso da quello ordinario, è ciò che consente di definire rigida la costituzione cui questa disciplina appartiene. Ev invece qualificabile come genericamente costituzionale la legge che non incide sulla Carta costituzionale, bensì pone una disciplina che rimane distinta, anche se può trattarsi di norme che attuano o addirittura integrano dettami della Costituzione. La legge di revisione presenta dunque, nell’ambito delle leggi formalmente costituzionali, un elemento caratteristico di ordine materiale, che si aggiunge al dato formale; e da ciò discende che il rapporto fra leggi di revisione e leggi costituzionali appare come un rapporto tra una categoria specifica ed una classe più comprensiva, così come del resto lascia intendere la stessa formulazione dell’art. 138 Cost.. Quanto alla identificazione delle leggi costituzionali, sono da considerare tali non soltanto quelle la cui adozione è espressamente e puntualmente prevista da talune disposizioni della Costituzione (v. artt. 71, 116, 117, 132, 137), ma anche tutte quelle leggi di più vario contenuto cui gli organi parlamentari decidono di attribuire la forma costituzionale in virtù di una valutazione libera, di opportunità politica e giuridica, non legata a statuizioni della Costituzione. Si è posto il quesito circa la possibilità di riconoscere un rilievo giuridico e concreto, e non meramente descrittivo e classificatorio, alla distinzione fra i due tipi di legge, sostenendosi da alcuni che tale distinzione dovrebbe condurre a giudicare invalide, e quanto meno bisognose di una interpretazione correttiva, quelle leggi formalmente costituzionali che, non destinate a revisionare la Costituzione, con questa tuttavia si pongano in contrasto o comunque vi incidano in modo da alterarne una parte del dettato. L’avviso prevalente è però orientato in senso negativo, ravvisandovi nella comune matrice formale un fattore idoneo ad instaurare un unico e comune ambito di competenza e, dunque, di validità : leggi di revisione e leggi costituzionali si differenziano soltanto a posteriori, sulla base del loro contenuto. Altra problematica è sorta a proposito dell’ammissibilità di un sindacato di legittimità sulle leggi formalmente costituzionali non limitato al riscontro dei soli vizi formali, ma esteso alla valutazione del profilo sostanziale. Il tema, che si intreccia strettamente con la più ampia questione della revisione e dei suoi limiti, ha trovato sviluppi nella giurisprudenza costituzionale, favorevole ad ammettere un tale sindacato sul parametro di quei valori fondamentali del sistema che vengono indicati con il termine di principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
legge delegata: v. legge di delega.
legge di delega: è la legge con la quale il Parlamento conferisce al Governo l’esercizio della funzione legislativa. Costituisce una delle deroghe al principio della separazione dei poteri cui sono ispirati i moderni ordinamenti costituzionali. Si è molto discusso, in passato, se il Parlamento potesse delegare la funzione legislativa al Governo in mancanza di un’espressa previsione costituzionale. Tuttavia, in molte esperienze costituzionali la prassi si è orientata positivamente in tal senso. Nella Costituzione italiana, la legge legge è disciplinata dall’art. 76, nel quale è previsto che debba contenere la determinazione dei principi e criteri direttivi che orientino il governo nell’esercizio del potere ad esso delegato, la definizione dell’ambito materiale entro il quale deve svolgersi tale potere nonche´ un limite di tempo entro il quale esso deve essere esercitato. Tale disciplina ha fatto, col tempo, perdere di attualità le ricostruzioni teoriche che configuravano la legge legge come una legge meramente formale a contenuto autorizzatorio: volta, cioè , ad eliminare un limite al libero dispiegarsi di un potere governativo. Invero, la legge legge assume un contenuto sostanziale, normativo, dal momento che con la determinazione dei principi e criteri direttivi è fatto obbligo al Parlamento di porre in essere vere e proprie norme giuridiche, sia pure con un particolare grado di astrazione, che determina l’ambito di discrezionalità del governo nelle scelte normative di dettaglio di cui agli atti di attuazione delle deleghe (cfr. Corte Costituzionale, n. 224 del 1990). La legge legge deve essere approvata attraverso il procedimento ordinario di formazione della legge (art. 72, comma 4o, Cost.) e deve rivolgersi al Governo nel suo complesso, non, quindi, ad un singolo ministro o al Presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto, l’atto legislativo delegato deve essere approvato in Consiglio dei ministri. Nell’esperienza repubblicana, in varie occasioni le leggi di delega hanno contenuto limiti ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 76 Cost. (dei quali si è già detto: principi e criteri direttivi, oggetto definito, limite temporale). Il più frequente di tali limiti ulteriori consiste nel prevedere che il Governo debba adottare i decreti, sentiti uno o più pareri (di norma obbligatori ma non vincolanti) resi dalle Commissioni permanenti competenti per materia (o da una Commissione parlamentare istituita ad hoc dalla legge legge, talvolta integrata con esperti non parlamentari, o, ancora, dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali). L’art. 14, comma 4o, della l. 23 agosto 1988, n. 400, ha disposto che in ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere alle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni. Dopo l’approvazione governativa, l’atto si perfeziona con l’emanazione del Presidente della Repubblica (art. 87, comma 5o, Cost.) e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Sulla base del già citato art. 14 della l. n. 400 del 1988 è previsto che il nomen iuris degli atti normativi del Governo adottati in attuazione di una delega legislativa sia quello di decreti legislativi. Prima dell’entrata in vigore di tale legge, invece, assumevano la denominazione di decreti del Presidente della Repubblica, implicando non poche difficoltà in sede interpretativa a distinguerli da altri atti emanati nella stessa forma (regolamenti governativi, atti amministrativi generali ecc.). Il mancato rispetto da parte del Governo dei limiti posti nella legge di delegazione può essere sindacato, in sede politica, dal Parlamento, in sede di legittimità , dalla Corte Costituzionale (giurisprudenza consolidata a partire dalla sent. n. 3 del 1957). (Siclari).
legge finanziaria: la legge legge, introdotta dalla l. 5 agosto 1978, n. 468, definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. La legge legge varia le imposte, stabilisce il livello dell’indebitamento e quantifica le spese pluriennali, ma non può aumentare spese o ridurre entrate senza compensazioni. La legge è ordinata per progetti, nel senso che vi predominano le funzioni, anche se la sua struttura non è fissa. La l. 23 agosto 1988, n. 362, ha previsto che essa sia accompagnata da disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, per evitare che essa diventi, com’è successo in passato, una legge omnibus.
legge manifesto: l’espressione legge legge è di creazione dottrinale ed è usata per indicare le leggi prive della cosiddetta copertura amministrativa: vale a dire, della effettiva possibilità che l’amministrazione dia loro attuazione, per i motivi più vari (come l’inesistenza o l’insufficienza di strutture e di personale qualificati a svolgere compiti attribuiti dalle leggi alle amministrazioni). La funzione di tali leggi si risolve dunque in una dimostrazione di volontà (apparente) di dare una risposta ad esigenze della comunità (statale o regionale) e per questo vengono definite manifesto per la finalità propagandistica che cercano di perseguire. (Siclari).
legge ordinaria: si colloca, nella gerarchia delle fonti, subito dopo la costituzione e le leggi costituzionali. Secondo gli artt. 70 ss. Cost. la formazione della legge passa attraverso le seguenti fasi: a) l’iniziativa. Il progetto di una legge assume il nome di disegno di legge. Può essere proposto al Parlamento sia dal Governo (ed è questa l’ipotesi più frequente), sia da ciascun membro del Parlamento stesso, sia da almeno 50 mila elettori (cosiddetta iniziativa popolare); b) l’esame in commissione. Il disegno di legge è inoltrato dal presidente della Camera alla commissione, o alle commissioni, competenti per materia, che lo esaminano in sede referente, ossia per esprimere su di esso il proprio parere; c) l’esame in aula. Dopo l’esame in commissione, il disegno di legge passa alla discussione alla Camera, che lo approva articolo per articolo e poi con votazione finale; d) il passaggio all’altro ramo del Parlamento. Le fasi b e c debbono entrambe essere ripetute davanti all’altro ramo del Parlamento; e) la promulgazione. Entro un mese dalla definitiva approvazione la legge è promulgata ossia solennemente dichiarata, dal presidente della Repubblica (dopo di che viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica). Una variante del procedimento può essere l’eliminazione della fase c): nei casi previsti dai regolamenti delle Camere, ossia per le leggi di minima importanza, può essere prevista l’approvazione della legge da parte della stessa commissione. Si parla, in tal caso, di esame da parte della commissione in sede deliberante. Tuttavia, fino al momento della approvazione definitiva, può essere chiesto il passaggio in aula del disegno di legge da parte del Governo o di un decimo dei componenti la Camera o di un quinto dei componenti la commissione.
legge provvedimento: figura di creazione dottrinale, con la quale si definiscono le leggi e gli atti a queste equiparati, privi di contenuto normativo e provvisti invece di una statuizione concreta per una situazione già determinatasi (ad es. le leggi con le quali si disponeva l’assunzione a carico dello Stato delle spese dei funerali per singole personalità della cultura dopo la loro scomparsa o i decreti legislativi delegati di espropriazione di terreni agricoli prevista dalla riforma fondiaria). La Costituzione italiana allude alle leggi provvedimento all’art. 43 (trasferimento di imprese ad enti pubblici) e 133 (mutamento di circoscrizioni provinciali e comunali ed istituzione di nuove Province e nuovi Comuni). Al di là di questi casi è discusso la legittimità del ricorso ad essa, specie con riferimento all’art. 113 Cost., la cui garanzia verrebbe elusa. Tuttavia la loro natura di legge formale (o di atti equiparati) ha consentito il controllo da parte della Corte Costituzionale ex art. 134 Cost.. (Agro´ ).
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