delegazione di debito (o delegatio promittendi): ricorre quando il debitore (delegante) assegna al proprio creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale si obbliga verso il creditore (art. 1268, comma 1o, c.c.). Ev una operazione che presuppone un preesistente rapporto fra il debitore delegante e il debitore delegato, in forza del quale il delegante è creditore del delegato. Perciò , l’operazione si presenta, nel suo insieme, in questi termini: A, creditore di B e debitore di C, invita il proprio debitore B a farsi debitore del proprio creditore C. Il rapporto fra il delegante (A) e il delegatario (C) è detto rapporto di valuta; quello, preesistente, che intercorre fra il delegante (A) e il delegato (B) è detto rapporto di provvista. La funzione della delegazione delegazione è di far sì che un unico pagamento del delegato a favore del delegatario, estingua simultaneamente due rapporti obbligatori: tanto il rapporto di provvista quanto il rapporto di valuta. L’operazione richiede: 1) l’invito, o ordine o iussum, del debitoredelegazionecreditore delegante (A) rivolto al proprio debitore (B), che è la delegazione delegazione in senso stretto (ad esempio: la prego di volersi obbligare nei confronti di C e pagare a lui la somma tot che lei mi deve); 2) lc¨ ettazione dell’incarico da parte del delegato (B), come si desume, sia pure con riguardo alla delegazione di pagamento, dall’art. 1269, comma 2o, c.c., per il quale il delegato non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorche´ sia debitore del delegante; 3) la promessa con la quale il delegato (B) dichiara al delegatario (C) di volersi obbligare nei suoi confronti (ad esempio: su invito di A mi obbligo a pagare a lei la somma tot che A le deve); 4) lc¨ ettazione del delegatario (C): questi può limitarsi ad accettare puramente e semplicemente, e allora la sua può anche essere una accettazione tacita, risultante dal mancato rifiuto espresso (art. 1333 c.c.); ma deve essere una accettazione espressa se, con essa, il delegatario dichiara di liberare il delegante (art. 1268, comma 1o, c.c.). Si discute se la delegazione delegazione dia luogo ad un unico contratto formato dal concorso delle volontà di tre parti (cosiddetta concezione unitaria della delegazione) o se si scinda, invece, in una pluralità di atti: un contratto di mandato (senza rappresentanza) fra delegante e delegato (lo iussum essendo proposta di mandato), in forza del quale il delegato si obbliga verso il delegante a contrarre con il delegatario; un secondo contratto fra il delegato ed il delegatario con il quale il primo si fa debitore del secondo (concezione atomistica). A sostegno della tesi unitaria milita la considerazione che, se il delegatario non accetta, l’intera operazione è vanificata; ma la concezione atomistica ha un decisivo argomento di replica: qualsiasi mandato a concludere un contratto (ad esempio, di vendita) è vanificato se il contratto non viene concluso per il rifiuto del terzo contraente; ma ciò non toglie che, se il contratto è concluso, si è in presenza di due distinti contratti, il mandato e il contratto concluso dal mandatario. La delegazione delegazione può essere privativa o cumulativa. Se il creditore delegatario dichiara espressamente di liberare il debitore originario, questi è sostituito dal nuovo debitore (delegazione privativa). Si produce una novazione soggettiva; una obbligazione si estingue mediante la costituzione di una nuova obbligazione avente per debitore un soggetto diverso (art. 1235 c.c.); e, se il delegato non paga, il creditore non potrà rivolgersi al delegante (art. 1274 c.c.). Altrimenti nessuna novazione si produce: il nuovo debitore si aggiunge al debitore originario (delegazione cumulativa), e il creditore, se il delegato non adempie, può rivolgersi al delegante (art. 1268, comma 2o, c.c.). La delegazione delegazione può essere causale (o titolata) oppure astratta (o pura): nel primo caso il delegato, obbligandosi verso il delegatario, menziona il rapporto di provvista che lo lega al delegante (ad esempio: su invito di A mi obbligo a pagare a lei la somma tot che debbo ad A come prezzo della merce da lui vendutami), oppure menziona il rapporto di valuta fra delegante e delegatario (ad esempio: su invito di A mi obbligo a pagarle la somma tot che A le deve per risarcimento del danno cagionatole), oppure menziona entrambi i rapporti (ad esempio: su invito di A mi obbligo a pagare a lei la somma tot che io debbo ad A come prezzo della merce da lui vendutami e che lui le deve per risarcimento del danno cagionatole). Nella delegazione delegazione astratta, invece, nessuno dei due rapporti è menzionato. Conseguenze: se la delegazione delegazione è causale, il delegato può rifiutarsi di pagare eccependo al delegatario le eccezioni basate sul rapporto di provvista (ad esempio, la vendita da A a B è stata dichiarata nulla o è stata risolta per inadempimento di A) o sul rapporto di valuta (ad esempio, il tribunale ha accertato che B non deve nulla a C non essendo responsabile del danno cagionatogli). Se la delegazione delegazione è astratta, le eccezioni basate sulla mancanza del rapporto di provvista o del rapporto di valuta non possono essere opposte dal delegato, il quale deve comunque pagare, salvo solo il caso che manchino entrambi i rapporti (art. 1271, commi 2o, e 3o, c.c.). Nel qual caso (A non è debitore di C, ne´ è creditore di B), la delegazione delegazione risulta priva di ogni funzione. Sta di fatto che la delegazione delegazione è in grado di assolvere la sua funzione o in presenza del solo rapporto di valuta o in presenza del solo rapporto di provvista; sicche´ risulta contraddetto dall’art. 1271, commi 2o e 3o, c.c., l’assunto secondo il quale la delegazione delegazione presuppone, necessariamente, la preesistenza di due situazioni debitorie, del delegante verso il delegatario e del delegato verso il delegante, destinate ad estinguersi contemporaneamente con il pagamento del delegato nelle mani del delegatario. Il concorso di entrambi i presupposti risulta essere normale, ma non necessario. Il rapporto di provvista può mancare, e la delegazione delegazione può consistere nel mandato con il quale un soggetto, che non è creditore del delegato, incarica questo di farsi debitore del suo creditore, potendo lc¨ ettazione del delegato trovare una giustificazione diversa dalla sua preesistente qualità di debitore del delegante, come ad esempio l’intento liberale del delegato o un suo mutuo al delegante o, più semplicemente, l’entità o la natura del corrispettivo pattuito per l’esecuzione del mandato. Ma può anche accadere che il rapporto di provvista sussista, essendo il delegato debitore del delegante, e tuttavia manchi un rapporto di valuta, non essendo il delegante debitore del delegatario, come nel caso in cui il delegante voglia fare una liberalità o concedere un mutuo al delegatario e, a tal fine, incarichi il proprio debitore di farsi debitore del delegatario. In conclusione: è valido il mandato con il quale il mandante incarica il mandatario di contrarre, per conto del mandante, ma in nome proprio, una obbligazione nei confronti di un terzo, purche´: a) il mandante sia creditore del mandatario, oppure b) il mandante sia debitore del terzo; di modo che l’esecuzione del mandato consenta al mandatario o di estinguere il proprio debito verso il mandante (ipotesi sub a) oppure di estinguere il debito del mandante verso il terzo (ipotesi sub b). Se poi ricorrono entrambe le ipotesi (l’ipotesi sub a più l’ipotesi sub b), si ha la fattispecie classica della delegazione delegazione: un solo pagamento estingue due rapporti obbligatori. Non è , invece, valido il mandato in forza del quale ci si impegna a farsi debitore di un terzo, senza che un simile impegno trovi giustificazione ne´ in un rapporto di provvista (debito del mandatario verso il mandante), ne´ in un rapporto di valuta (debito del mandante verso il terzo).
delegazione di pagamento (o delegatio solvendi): differisce dalla delegazione di debito (v.) per il fatto che il delegato non è invitato a farsi debitore del delegatario, costituendo un nuovo rapporto obbligatorio fra lui e il delegatario, ma è semplicemente invitato a pagare il debito del delegante, ossi ad estinguere il rapporto obbligatorio esistente fra delegante e delegatario. Il delegato, quantunque debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico (art. 1269, comma 2o, c.c.). Il che può apparire incongruo, se si considera che il delegante potrebbe cedere al delegatario il proprio credito verso il delegato, e ciò non richiederebbe il consenso del debitore ceduto. L’art. 1269, comma 2o, c.c., muove dalla considerazione che, nella delegazione delegazione, il debitore è incaricato della esecuzione di un mandato, ed il mandato non si perfeziona senza il consenso del mandatario. La norma fa salva l’ipotesi che, secondo gli usi, il delegato sia tenuto ad accettare l’incarico; ciò che dà luogo ad una ipotesi di obbligo a contrarre. La delegazione delegazione può essere, come la delegazione di debito (v.), causale o astratta, ed è a questi effetti sottoposta alle medesime norme. Tuttavia, è sempre una delegazione cumulativa, perche´ il delegato è incaricato di eseguire il pagamento dovuto dal delegante, la cui obbligazione non si estingue. Ne sono applicazioni pratiche i cosiddetti mandati di pagamento: un ente, ad esempio, che ha un deposito presso una banca (ed è , perciò , creditore di questa per la restituzione della somma depositata), dà mandato alla banca (tecnicamente, delega questa) di pagare un proprio creditore, come i dipendenti, i fornitori ecc.. La struttura della delegazione delegazione caratterizza la cambiale tratta e l’assegno bancario. Normalmente, al delegatario non si chiede di accettare la delegazione; per l’assegno bancario c’è un espresso divieto per la banca di accettare l’assegno, anche se ne è configurabile una accettazione extracartolare. Quando, tuttavia, lc¨ ettazione è consentita e viene dal delegatario espressa, essa produce l’effetto di cui all’art. 1268, comma 2o, c.c.: il creditore non può rivolgersi al delegante se prima non ha chiesto il pagamento al delegato.
delegazione notarile: vi sono due tipi di delegazione delegazione. La prima ricorre quando nei luoghi dove non esiste un altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile procedono alla sua supplenza delegando ad un notaio viciniore il compimento di tutte o di alcune delle sue funzioni. Nella delega deve essere preferito, tra i notai viciniori, quello proposto dallo stesso notaio assente (art. 26, comma 8o, L.N.). Un secondo tipo di delegazione delegazione è quello previsto dall’art. 44, comma 1o, L.N., ai sensi del quale quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia, o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d’ufficio un altro notaio esercente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.
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