colpa del mandatario: v. diligenza del mandatario.
diligenza del mandatario: la prestazione del mandatario è una prestazione di mezzi, non di risultato. Il mandatario deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (v. diligenza, mandatario del buon padre di famiglia); ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1710 c.c.). Per contro, se la prestazione del mandatario inerisce all’esercizio di una attività professionale, vale l’art. 1176, comma 2o, c.c.; in alcuni casi, come in quello del mandato al banchiere (v. banca, contratti di mandatario), la giurisprudenza arriva a presumere, fino a prova contraria, la colpa del mandatario.
Mancata esecuzione dolosa | | | Mandato |