Enciclopedia giuridica

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Mancata esecuzione dolosa

mancata esecuzione dolosa

di sanzioni pecuniarie: l’art. 388 ter, introdotto dalla l. n. 689 del 1981, appartiene ai delitti contro l’amministrazione della giustizia e dichiara punibile chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di un’ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, su propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri atti fraudolenti, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto.

mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: l’art. 388 c.p., come risulta dal testo modificato dalla l. n. 689 del 1981, contempla molteplici fattispecie di reato. Il primo comma punisce chiunque per sottrarsi all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire la sentenza. Il secondo comma commina la stessa pena a chiunque eluda l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà , del possesso o del credito. Il terzo comma sancisce la punibilità di chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento oppure a sequestro giudiziario o conservativo. Il quarto comma prevede come reato l’azione del proprietario di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, ed affida alla sua custodia, che sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori la cosa stessa. Se il fatto, poi, è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia o dal custode al solo scopo di favorire il proprietario, la punibilità è sancita dal quinto comma dell’art. 388 c.p.. Il sesto ed ultimo comma, infine, punisce il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio. Scopo del reato in esame, che appartiene alla categoria dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, è di tutelare l’autorità dei provvedimenti giurisdizionali relativamente a coloro che sono tenuti a darvi esecuzione.


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