custodia cautelare: la custodia custodia in carcere è una misura coercitiva personale, in quanto attiene a forme di privazione o limitazione della libertà personale. Essa è disposta dal G.i.p. (v.) nei casi in cui sussistano a carico di un soggetto dei gravi indizi di colpevolezza e si presuma che egli sia socialmente pericoloso, in modo che la sua permanenza in libertà , nelle more dell’accertamento della sua effettiva colpevolezza, costituisca appunto un pericolo per la società . La misura in esame rappresenta la forma più piena di privazione della libertà . Essa ha luogo in un istituto di custodia, sicche´ è scomputabile dalla carcerazione definitiva eventualmente da espiare. V. anche misure, custodia cautelari penali.
danno da cose in custodia: v. responsabilità , custodia per danno cagionato da cose in custodia.
custodia degli atti notarili: v. conservazione, custodia degli atti notarili.
custodia della cosa ricevuta in pegno: in rapporto alla custodia custodia il creditore occupa posizione corrispondente a quella di un depositario (art. 2790 c.c.); non può usarla, salvo che l’uso sia necessario per la sua conservazione (art. 2792 c.c.). Se la cosa è consegnata ad un terzo, incomberà su questo, con esclusione del creditore pignoratizio, l’obbligazione di custodirla finche´ il credito non sia scaduto, per poi restituirla al costituente o consegnarla al creditore, a seconda che il credito garantito sia stato o non sia stato adempiuto. V. pegno.
obbligazione di custodia: per le prestazioni di specie (v. obbligazioni, custodia di genere e di specie) vale, a norma dell’art. 1177 c.c., il principio per cui l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include una prestazione di fare, quella di custodirla fino alla consegna. L’custodia custodia può anche formare oggetto di un contratto, quale il contratto di deposito (v.) (art. 1766 c.c.); tra le due ipotesi è , tuttavia, ravvisabile una rilevante differenza: le norme che disciplinano nel contratto di deposito la responsabilità del depositario sono applicabili solo nel caso in cui l’custodia custodia rappresenti l’unica prestazione qualificatrice del contratto; qualora, invece, l’obbligo di custodire abbia natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in obbligazione, per il suo adempimento trovano applicazione, a termini dell’art. 1177 c.c., le regole stabilite per l’adempimento (v.) delle obbligazioni in generale; pertanto, nel caso in cui il deposito è connesso con un contratto di lavoro autonomo (v.), l’obbligo di custodia, per il cui adempimento si richiede la diligenza del buon padre di famiglia, resta limitato al tempo necessario per l’esecuzione del lavoro, con la conseguenza che il depositante, una volta che gli sia stato comunicato che il lavoro stesso è stato ultimato, deve riprendersi la cosa, senza che, ove il depositario abbia fatto presente di non potere continuare la custodia in modo pieno, possa configurarsi una sua responsabilità per la perdita della cosa, salva l’ipotesi che tale perdita sia derivata da una particolare negligenza. V. anche mora, custodia del creditore; deposito.
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