Enciclopedia giuridica

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Colpevolezza

Costituisce un elemento costitutivo del reato e, precisamente, l’elemento soggettivo. Il principio di soggettività previsto dal nostro ordinamento in materia penale sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo di un bene giuridico, ma occorre altresì che questo gli appartenga psicologicamente; che sussista non solo un nesso causale (v.), ma anche un nesso psichico tra l’agente e il fatto criminoso. L’affermazione del principio di colpevolezza è il risultato della evoluzione in senso subiettivo della responsabilità penale (v. responsabilità , colpevolezza penale), che può schematizzarsi nei progressivi passaggi della responsabilità per fatto altrui, ove il soggetto risponde del fatto di altri senza che egli abbia dato alcun contributo causale al verificarsi di esso; responsabilità oggettiva, ove il soggetto risponde di un fatto proprio, in quanto da lui materialmente causato, ma sulla mera base del rapporto di causalità (v.) tra condotta ed evento; responsabilità colpevole, ove il soggetto risponde di un fatto proprio, a lui attribuibile sia materialmente che psicologicamente, fino all’affermazione del principio costituzionale per cui la responsabilità penale è personale. Nel pensiero giuridico tradizionale la colpevolezza si intende riferita al fatto singolo, avendo essa ad oggetto lo specifico fatto commesso, e non la personalità dell’agente, esprimendo essa un rimprovero a ciò che il soggetto fa e non a come egli è . Il termine colpevolezza costituisce una creazione della dottrina moderna, che rappresenta lo sforzo di raccogliere sotto una nozione superiore unitaria sia il dolo (v.) sia la colpa (v.): essa infatti non trova riscontro nel c.p.. Nella ricerca di una essenza unitaria si è passati da una concezione psicologica, dominante nella seconda metà del secolo scorso, per cui la colpevolezza consiste e si esaurisce nel nesso psichico tra l’agente e il fatto, alla concezione normativa, elaborata all’inizio del secolo. Per tale teoria la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere. Anziche´ una mera realtà psicologica, essa è un concetto normativo che esprime un rapporto di contraddizione tra la volontà del soggetto e la norma: volontà che non doveva essere, volontà illecita. Da modi di essere della colpevolezza, dolo e colpa ne diventano solo elementi, costituendo oggetto di rimprovero. Il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere: si rimprovera alla volontà di averlo prodotto. Il fatto colposo è un fatto involontario che non si doveva produrre: si rimprovera alla volontà di non averlo impedito. In entrambi i casi il soggetto ha agito in modo difforme da come l’ordinamento voleva che agisse. Tale teoria poi, a differenza della precedente, vuole offrire un concetto graduabile di colpevolezza, al fine di soddisfare l’esigenza di individualizzare il comportamento colpevole. Affinche´ si possa affermare una colpevolezza in senso normativo, è necessaria la presenza nel caso concreto di due ulteriori situazioni soggettive, tra loro peraltro connesse. In primo luogo la colpevolezza non può esistere se non vi è imputabilità (v.): per potersi rimproverare ad una volontà di non essere stata diversa occorre che essa si sia formata in un soggetto capace di intendere e di volere. La colpevolezza, infatti, si basa su atteggiamenti psichici che implicano una prevedibilità e conoscibilità , le quali presuppongono la maturità e normalità psichica. Ove l’imputabilità manchi, potrà aversi solo pericolosità , non colpevolezza. In secondo luogo, la colpevolezza presuppone la conoscenza del disvalore del fatto: il soggetto è rimproverabile in quanto egli sappia che il proprio modo di agire è antidoveroso. Occorre che gli sia consapevole, se non della illiceità giuridica, almeno dell’antisocialità , dell’offensività del fatto, anche se nella pratica vi è una piena corrispondenza tra illiceità reale e illiceità legale. Per poter rimproverare il soggetto, l’ordinamento deve dargli la possibilità di conoscere quali atteggiamenti quest’ultimo considera antidoverosi. Ossia deve assicurare la obiettiva possibilità di conoscenza della legge, attraverso il rispetto dei principi di tassatività (v. tassatività , principio di colpevolezza), irretroattività (v. irretroattività della legge penale), la rituale pubblicazione e la circolazione dei testi legislativi (si rimanda, per un più compiuto inquadramento della possibilità di conoscere la legge penale alla voce errore).


Colpa      |      Coltivatore diretto


 
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