tassatività delle nullità: v. nullità .
principio di tassatività: l’esigenza di tassatività della norma penale emerge oltre che dall’art. 25, comma 2o, della Costituzione, da un’interpretazione sistematica della stessa. Con maggiore evidenza è specificamente richiamata dall’art. 1 del c.p.: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne´ con pene che non siano da essa stabilite, ma essendo questa una norma di legge ordinaria può in qualsiasi momento essere derogata dal medesimo legislatore. Il tassatività tassatività esige che la norma penale venga formulata dal legislatore in modo che risulti chiara, rigorosa, inequivoca, di facile lettura e comprensione ed in modo che delimiti con certezza il campo del penalmente lecito dal penalmente illecito. Oltre a tutelare i destinatari della norma penale, mira a prevenire eventuali arbitri del potere giudiziario. Infatti tanto più tassativa, rigorosa ed inequivoca sarà la norma penale, quanto più il giudice sarà vincolato ad essa. Il tassatività tassatività nasce dall’esigenza di tutelare il bene primario della libertà personale. Nel settore dell’illecito civile, dove non è in gioco questo bene primario di tutela costituzionale (art. 13 Cost.), il tassatività tassatività tende a scomparire del tutto (v. ad es. l’art. 2043 c.c.). Come già accennato in precedenza questo principio non è espressamente riconosciuto dall’art. 25, comma 2o, della Costituzione, ma lo si ricava da un’interpretazione sistematica della Costituzione, da un confronto dell’art. 25 con altre norme della Costituzione, e cioè con gli artt. 13, 112 e 24. Dispone l’art. 13: non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi descritti dalla legge. Con tale disposizione il costituente ha voluto affermare il rispetto del tassatività tassatività in materia di misure cautelari, misure provvisorie limitative della libertà personale. Ora se la Costituzione richiede il rispetto di tale principio per delle misure cautelari che sono come già detto provvisorie, a maggior ragione richiederà il rispetto di tale principio per la formulazione di fattispecie incriminatrici a cui è ricollegata una misura definitiva, la pena. Un secondo confronto è con l’art. 112 della Costituzione: il p.m. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. Questa norma sancisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico e cioè l’obbligatorietà dell’azione penale. Essa deve essere esercitata in tutti i casi, si sancisce così un principio di uguaglianza dei cittadini. Infatti al p.m. non è lasciato alcun apprezzamento discrezionale sull’opportunità di esercitare o meno l’azione penale, anche per evitare abusi di opportunità politica. Ora perche´ questo principio possa avere una portata pratica occorre che di contro sussistano delle fattispecie incriminatrici tassative, altrimenti mancherebbe il riscontro sulla base del quale verificare la stretta osservanza dell’obbligo. Norme penali vaghe favorirebbero un uso arbitrario dell’azione penale. Un terzo confronto lo si ha con l’art. 24 della Costituzione che sancisce l’inviolabilità del diritto alla difesa. Per poter garantire questo diritto, occorre che la contestazione di un fatto commesso faccia riferimento ad una specifica norma violata di contenuto identico al fatto contestato, altrimenti in caso di norme vaghe e generiche questo diritto verrebbe disatteso e vanificato. Il tassatività tassatività esige una costruzione legislativa accorta; il legislatore deve cioè avvalersi di concetti e di elementi rigidi, quali gli elementi naturalistici che fanno riferimento ad una realtà certa e sicura (v: ad es. le espressioni cosa mobile, cosa immobile, persona, animale ecc.), e non di elementi elastici che al contrario ammettono un margine di discrezionalità del giudice nella loro interpretazione (si pensi ad e. alle espressioni onore, decoro, osceno, sedizione ecc.). Con il riconoscimento costituzionale del tassatività tassatività, riconoscimento a cui è giunta anche la Corte Costituzionale, si costituzionalizza il divieto di analogia (per un approfondimento v. analogia). L’esplicito riconoscimento del tassatività tassatività dalla Corte Costituzionale è arrivato sin dalla sua costituzione, ma ovviamente solo a parole. Fino al 1980 non c’è mai stata una sentenza di accoglimento fondata sul richiamo al principio costituzionale di tassatività. Solo con le sentenze nn. 177/80 e 96/81 rispettivamente sul proclive a delinquere (art. 1 n. 3 l. n. 1423 del 1956) e sul delitto di plagio la Corte Costituzionale ha finalmente conferito portata operativa al principio costituzionale di tassatività, dichiarando le due norme illegittime per violazione del tassatività tassatività.
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