Enciclopedia giuridica

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Tassa

Particolare forma di tributo caratterizzato dallo svolgimento di attività , non necessariamente favorevoli, della P.A. nei confronti del contribuente. Tuttavia parte della dottrina, constatando l’interesse del contribuente alla prestazione del servizio, individua la tassa come onere, escludendola dalle prestazioni patrimoniali imposte e, quindi, dalla riserva di legge contenuta nell’art. 23 Cost. e dall’art. 53 Cost.. La tesi dominante è però per la natura coattiva della tassa, ma risente comunque della riferibilità all’obbligato alla tassa della pubblica attività . La Corte Costituzionale ha sempre incluso le tasse tra le prestazioni imposte ritenendo applicabile la riserva di legge ex art. 23 Cost., mentre esclude l’applicabilità dell’art. 53 Cost. ritenendo che l’assetto commutativo rinvenibile nella tassa esclude il criterio di ripartizione in chiave solidaristica. Tale indirizzo non è immune da rischi poiche´ il rinvenimento di un carattere commutativo potrebbe sottrarre qualsiasi tributo al limite dell’art. 53 Cost.. Inoltre l’autoritatività insita nella disciplina della tassa, sottrae comunque alla volontà dell’obbligato la determinazione del prelievo, e rende in ogni caso necessario commisurare in termini solidaristici il concorso alle pubbliche spese anche in presenza di una correlazione tra prelievo e pubblico servizio. Si rammenta, infine, che la dottrina più recente si muove nel senso di superare ogni distinzione tra tassa ed imposta. La riscossione delle tasse può effettuarsi per esazione diretta (versamento dell’importo all’Erario) o per esazione indiretta mediante bollo.

tassa di effetto equivalente: diritto imposto unilateralmente, sia all’atto dell’importazione sia in un successivo momento che, colpendo specialmente la merce importata da un Paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produce il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale. Per tali motivi essa è vietata dall’art. 9 del Trattato Cee. La Corte di giustizia della Comunità europea ha più volte affrontato il problema delle tasse di effetto equivalente ed ha ritenuto rientrare in questa definizione: un diritto di statistica riscosso dall’Italia sulle merci importate (causa 24/68, Commissione c. Italia) ed un onere riscosso sui diamanti grezzi importati e destinato ad alimentare il fondo previdenziale belga per i lavoratori del settore (cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders).

tassa di sbarco e imbarco merci e passeggeri: la definizione come tasse appare impropria non trattandosi di veri corrispettivi per servizi resi; sono infatti sempre dovute allo Stato anche se le operazioni di imbarco e sbarco vengono effettuate in aeroporti privati. Inoltre occorre considerare che alle operazioni di specie è sempre estraneo l’esercente dell’aeroporto poiche´ ad esse provvede direttamente il vettore aereo o le imprese che esercitano il servizio di handling. Con esse non vanno confusi i diritti dovuti per le prestazioni meramente facoltative di assistenza a terra (handling) che vengono espletati dall’esercente dell’aerodromo e comprendono il servizio informazioni, il rilascio dei titoli di trasporto all’interno dell’aeroporto, l’assistenza ai passeggeri e così via. La tassa di imbarco sui passeggeri trasportati per via aerea è dovuta dal vettore che esercita la rivalsa nei confronti del passeggero, mentre il proprietario dell’aeromobile è solidalmente responsabile per il suo pagamento. Il gettito compete allo Stato o all’ente che, in virtù di apposite convenzioni, gestisce l’aerostazione. La tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea è dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate (non su quelle trasbordate) in tutti gli aeroporti in cui si svolge attività aerea commerciale. La tassa tassa è dovuta dal vettore che può rivalersi sul mittente o sul destinatario; anche in questo caso il proprietario dell’aereo è solidalmente responsabile per il pagamento. La misura della tassa varia per ciascun aeroporto in ragione del volume del traffico e del costo di gestione dei servizi ed è fissata con d.p.r.. La tassa compete allo Stato ed è accertata, riscossa e versata dal dirigente della circoscrizione aeroportuale; quando spetta all’ente che in virtù di apposita convenzione gestisce l’aerostazione la tassa è accertata, liquidata e riscossa dall’ente gestore.

tassa di stazionamento delle unità da diporto: l’obbligazione al pagamento della tassa tassa riguarda le navi, le imbarcazioni ed i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali. Il parametro dell’imposizione è commisurato alla lunghezza fuori tutto dell’unità . A differenza del passato in cui erano esentate le imbarcazioni in rimessaggio e il presupposto era ricollegato allo stazionamento nello specchio d’acqua portuale, l’obbligazione tributaria è ora fondata su un ampio concetto di utilizzo ovvero sulla circostanza che le imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se in concessione a privati e che i natanti posseduti o nella disponibilità di cittadini italiani siano utilizzati nelle condizioni predette. Il tributo ha validità annuale per le imbarcazioni e navi da diporto mentre per i natanti è dovuto solo per il periodo d’uso (ma minimo per quattro mesi). Le unità a vela con motore ausiliario sono soggette ad una riduzione per la metà . Il trasferimento della proprietà sull’imbarcazione non inficia il pagamento annuale della tassa che va effettuato per mezzo di conto corrente alla tesoreria provinciale dello Stato; la relativa ricevuta va conservata a bordo. Recentemente le tariffe sono state oggetto di sensibili ritocchi poiche´ le imbarcazioni vengono considerate come una sorta di beni di lusso.

tassa erariale sulle merci e tassa c.d. portuale: si tratta delle tasse relative a tutte le merci sbarcate o imbarcate negli approdi dello Stato. Sono commisurate alle tonnellate metriche di merci oggetto di operazioni portuali. Vengono di regola accertate e riscosse dalla dogana sulla base della documentazione doganale a mezzo di separata bolletta. I proventi sono in prevalenza destinati agli entitassaporto ed alle aziende dei servizi meccanici e dei magazzini.

tassa e sovrattassa di ancoraggio e tributi sostitutivi e supplementari: trattasi di tasse applicate alle navi che compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, calcolate sul tonnellaggio di stazza netta di registro desumibile dalle carte di bordo (solo per i rimorchiatori è applicata in base ai cavalli vapore). Ev pagata in ciascuno scalo e relativamente alla stazza può avere validità annuale o solo periodica (30 gg.). Il gettito è devoluto agli enti portuali ed alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini. Il pagamento della tassa di ancoraggio deve avvenire prima della partenza della nave e non oltre il trentesimo giorno dall’approdo. Ev riscossa dai ricevitori della dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dai funzionari del porto. Questi ultimi sono perciò responsabili dell’esatta imposizione, mentre i funzionari della dogana sono responsabili solo dell’esatta riscossione. L’avvenuto pagamento viene documentato con bolletta di pagamento. La sovrattassa di ancoraggio è calcolata in proporzione alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci e riguarda le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate che provengono dall’estero o siano ivi dirette avendo merci in coperta o nelle sovrastrutture. Sono però previste varie ipotesi di esenzioni. Tasse supplementari sono previste per le navi non esentate dalla tassa di ancoraggio che effettuano operazioni commerciali nei porti di Genova, Napoli e Venezia (e parzialmente Trieste) ed alle navi addette ai servizi in detti porti. Il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio è versato dal vettore per conto del passeggero e riguarda le navi in crociera turistica. Le navi di nazionalità straniera non equiparate in virtù di trattati alle navi nazionali sono assoggettate a tariffa doppia.

tassa per approdo, partenza e sosta negli aeroporti: se il rapporto ha per oggetto un aeroporto statale si tratta di una vera e propria tassa, altrimenti assume la natura di corrispettivo di carattere privato. Se l’aeromobile svolge attività commerciale (intesa come qualsiasi attività aerea esplicata mediante compenso e qualsiasi attività , anche gratuita, effettuata da un’impresa di trasporti aerei) la tassa è dovuta dall’esercente, negli altri casi dal pilota. Le tariffe si applicano nella misura indicata dalla legge in proporzione al peso del velivolo al decollo e all’attività (nazionale o internazionale) dell’aeroporto. Negli aeroporti gestiti dallo Stato i diritti sono accertati, riscossi e versati dal dirigente della circoscrizione aeroportuale, mentre negli aeroporti gestiti da enti o società i diritti sono accertati, liquidati e riscossi a cura degli enti suddetti cui per legge sono devoluti.

tassa per il servizio di assistenza al volo: trattasi di prestazioni pecuniarie che hanno la natura di tassa costituendo il corrispettivo dei servizi resi da un ente pubblico, l’Azienda autonoma per l’assistenza al volo. A tale tassa sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo svolta nello spazio aereo nazionale o, comunque, nello spazio aereo entro cui lo Stato fornisce il servizio di assistenza. Ad apposita tassa sono assoggettati anche i voli nazionali. Sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse ed interessi l’esercente ed il proprietario dell’aeromobile.

tassa per l’abilitazione all’esercizio di professioni: v. tasse sulle concessioni governative.

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: tassa dovuta per la mera occupazione di spazi pubblici indipendentemente dalla preesistenza di una specifica concessione amministrativa che legittimi l’occupazione. Deve trattarsi di occupazione, anche se solo temporanea, di spazi ed aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e spazi sovrastanti o sottostanti al suolo stradale) che sottraggono l’area in questione al normale godimento dei consociati. Può colpire anche le autovetture di piazza che stazionino in aree appositamente destinate. La tassa, graduata in funzione della località occupata, è applicata in base all’effettiva superficie utilizzata. Esenzioni sono previste in ragione della pubblica utilità dell’occupazione.

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: si tratta di una tassa comunale annuale corrisposta per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi nelle aree urbane. La tassa era originariamente disciplinata dagli artt. 268, 269 e 270 del t.u. per la finanza locale e riguardava il solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti domestici; tuttavia in seguito alle modifiche legislative del primo comma dell’art. 268 citato introdotte dalla l. 24 aprile 1989, n. 144 (che ha convertito il d.l. 2 marzo 1989, n. 66) la tassa annuale riguarda i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di qualunque natura, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica. Ev previsto comunque che l’imposizione debba essere contenuta nel limite massimo della spesa globale del servizio e commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed all’uso cui i locali medesimi vengono destinati. In sostanza l’applicazione del tributo è modellata sul rapporto oggettivo esistente tra superficie dei locali e misura dell’imposizione ed è fondata sulla presunzione assoluta della correlazione tra superficie e destinazione d’uso dei locali. Infatti la tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito. Ev soggetto al tributo anche chi non utilizzi il servizio e ciò fa ritenere che presupposto del tributo sia la potenziale fruizione del tributo medesimo. Le modifiche introdotte dalla l. n. 144 del 1989 inducono a ritenere che il tributo, in quanto riferito anche allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche, non sia più riferibile ad un servizio reso direttamente dall’ente pubblico al cittadino utente, ma ad un servizio di carattere generale svolto nell’interesse della cittadinanza; pertanto il tributo è sembrato acquisire i connotati dell’imposta vera e propria invece di quelli della tassa. Peraltro secondo la l. delega n. 421 del 23 ottobre 1992 il legislatore intenderebbe tornare alle origini adeguando il tributo alla sua natura di tassa attraverso un più diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità del tributo.

tassa regionale di circolazione: si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di possesso (v. tasse sugli autoveicoli) appartenenti ai residenti nella regione o immatricolati nella circoscrizione della regione a cui è attribuita l’istituzione del tributo. La tassa non sostituisce quella erariale, ma si applica contestualmente ad essa.

tassa regionale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: tassa applicata per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni. Modellata sull’analogo tributo provinciale, alle regioni è solo demandata la determinazione dell’aliquota fra il 150% ed il 50% dell’analoga tassa provinciale.

tassa sui contratti di borsa: nata come tributo surrogatorio all’imposta di bollo è divenuta, a seguito del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278, in una vera e propria imposta sui trasferimenti di titoli. L’art. 1, agli effetti della tassa tassa, considera contratti di borsa i contratti stipulati in borsa o fuori, a contanti o a termine, fermi, a premio o di riporto, il cui oggetto sia istituito da titoli del debito pubblico, da azioni, obbligazioni e quote. Sono altresì contratti di borsa quelli relativi alla compravendita a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, e quelli relativi a derrate e merci. Soggetti passivi sono le parti contraenti e la base imponibile è costituita dal prezzo dei titoli (ma per i contratti a premio è d’uso commisurare l’imposta al solo importo del premio). Le aliquote della tassa sono stabilite nelle diverse misure delle Tabelle recentemente aggiornate. Il tributo può essere corrisposto mediante l’uso del fissato bollato (v.), marche o in modo virtuale. La tassa tassa è alternativa a quelle di bollo e registro (e ciò si presenta in perfetta corrispondenza con l’art. 7, tab., all. B del d.p.r. n. 642 del 1972 e con l’art. 9 della tab. del t.u. n. 131 del 1986).

tassa sulla salute: termine con cui si indica il contributo dovuto per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La destinazione del contributo al finanziamento della spesa sanitaria non ne esclude la natura tributaria, ne´ lo trasforma in un corrispettivo di servizio pubblico non esistendo una correlazione tra l’ammontare del contributo e l’utilizzazione del Servizio sanitario. Sono previsti regimi e scadenze diverse per i titolari di redditi professionali o d’impresa, titolari di redditi fondiari, di capitale, diversi o autonomi non professionali e titolari di altri redditi in aggiunta a quelli di lavoro dipendente. Il massimale imponibile è di 100 milioni con un’aliquota regressiva, giustificata dal finanziamento di una specifica spesa, del 5% fino a 40 milioni e del 4% per il restante reddito fino a 100 milioni. La riscossione è demandata all’Inps e l’applicazione del tributo è molto semplice riducendosi ad un versamento, su conto corrente, degli importi calcolati dallo stesso contribuente.

tassa sulle concessioni governative: si tratta delle tasse connesse ai provvedimenti ed agli altri atti richiesti agli uffici statali ed elencati nella tariffa annessa al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, sostituita dal d.m. 20 agosto 1992. La struttura della tassa è analoga a quella dell’imposta di bollo, con l’indicazione di un lungo elenco di atti amministrativi soggetti ad imposta e della misura della tassa. La ratio del tributo oscilla fra la tassa vera e propria e l’imposta; infatti mentre per il rilascio di alcuni documenti (passaporto, porto d’armi ecc.) esiste una corrispondente attività amministrativa che fa emergere la natura di tassa, per altri atti (es. libri contabili delle imprese) manca ogni legame con l’attività amministrativa o il costo è comunque sproporzionato con l’attività amministrativa effettuata (es. iscrizione delle società alla cancelleria del tribunale). In tali casi emergerebbe la natura d’imposta ed avrebbero per oggetto una supposta capacità contributiva che il legislatore ritiene meritevole di prelievo oppure un beneficio che l’ente pubblico ha provocato al privato con l’attribuzione di una concessione più o meno monopolistica. La procedura per l’applicazione del tributo è particolarmente agevole essendo basata sul versamento diretto (o mediante conto corrente postale) all’ufficio competente o mediante annullamento di apposite marche. L’imposta permette un gettito notevole e l’applicazione è assicurata dall’interesse extrafiscale del contribuente alla regolarità degli atti soggetti ad imposta. Fra i provvedimenti e gli altri atti soggetti alla tassa rientrano quelli relativi a persone fisiche (ad es. stato civile, cittadinanza), giuridiche e societarie (ad es. riconoscimento personalità giuridica ad istituti enti o fondazioni, autorizzazioni agli enti riconosciuti di accettare donazioni), igiene e sanità (ad es. apertura ed esercizio di farmacia e di officine di prodotti chimici), pubblica sicurezza (ad es. tassa per il rilascio o rinnovo della patente di guida, licenza di porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca, brevetto di pilota), commercio industria e agricoltura (vidimazione dei libri di commercio, concessione per l’esercizio di attività di commercio e affari, concessione per l’esercizio di istituti di vigilanza e agenzia di investigazione concessione per campeggi e villaggi turistici, concessione per trasporto merci ecc.), proprietà industriale e intellettuale, opere e beni pubblici (ad es. concessioni minerarie, autorizzazioni impianti di teleferiche), trasporti ( ad es. licenze per i servizi di autotrasporto), banche e assicurazioni, professioni arti e mestieri (ad es. iscrizioni in albi professionali, ruolo degli amministratori giudiziari, albo degli appaltatori ecc.), radio cinema e stampa. Le tasse sulle concessioni governative si dividono in vari tipi. Le tasse di rilascio sono dovute in occasione dell’emanazione dell’atto e devono corrispondersi non oltre la consegna dell’atto all’interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta per gli atti venuti a scadenza che si intendono rinnovare. Per gli atti relativi alle società va ricordato che con effetto dal 1o gennaio 1993 il legislatore, prendendo atto del contrasto esistente con la direttiva Cee n. 335 del 17 luglio 1969, ha trasformato la tassa annuale di concessione governativa sulle società in tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società . Pertanto la tassa non è più dovuta annualmente, ma solo all’atto dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, per un importo unico, a prescindere dal tipo di società , di lire cinquecentomila. Sono sottoposte a pagamento le iscrizioni relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La stessa norma ha reintrodotto la tassa di concessione governativa per l’iscrizione al tribunale, in base alle disposizioni del c.c., di tutti gli altri atti sociali diversi dall’atto costitutivo. Il tributo è pari a lire duecentocinquantamila per ogni iscrizione.

tassa sulle concessioni regionali: trattasi di una vera e propria tassa dovuta in occasione dell’emanazione di atti amministrativi o giurisdizionali di competenza regionale. Sostituisce la tassa sulle concessioni governative per gli atti ed i provvedimenti ora di competenza delle regioni. Per criteri di semplicità ed economicità all’accertamento, liquidazione e riscossione provvedono, per conto delle regioni, gli uffici competenti per la tassa di concessione governativa (ufficio del registro di Roma), ma il pagamento può avvenire anche in modo straordinario attraverso l’applicazione di speciali marche emesse dalle regioni. Ai sensi dell’art. 3 della l. 16 marzo 1970, n. 281, l’atto che spieghi i suoi effetti anche fuori dal territorio regionale non è soggetto ad una duplicazione di tasse. Fra le tasse sulle concessioni regionali si possono ricordare la tassa di concessione sui servizi di igiene e sanità , la tassa di concessione per caccia e pesca, la tassa di concessione per il turismo e l’industria alberghiera, la tassa di concessione per fiere e mercati, la tassa sulle trebbiatrici, la tassa sulla raccolta dei tartufi, la tassa di concessione per acque minerali, cave e torbiere, la tassa sulla ricerca di sorgenti, la tassa di concessione per i trasporti e la tassa di concessione per l’artigianato.

tassa sull’ingombro dei rifiuti solidi urbani: doveva essere istituita a decorrere dal 1o giugno 1993 (d.l. n. 101 del 1993) come tassa erariale sull’ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica. La tassa, versata mensilmente dal gestore della discarica, doveva essere pari a lire 25 per chilogrammo. L’omesso o incompleto versamento doveva essere punito con la pena pecuniaria da 3 a 8 volte la tassa evasa.


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