Sono i documenti ufficiali che attestano l’appartenenza di un soggetto ad un ordine professionale (v. ordini e collegi professionali). Gli albi professionali costituiscono degli elenchi nei quali, in seguito all’accertamento delle condizioni richieste dall’ordinamento per l’iscrizione, vengono iscritti coloro che hanno fatto domanda per essere autorizzati all’esercizio di una determinata professione intellettuale (v. professioni intellettuali) per la quale è richiesto, ai sensi dell’art. 2229 c.c., l’iscrizione in appositi albi o elenchi e che perciò si suole definire come professione protetta (v. professioni intellettuali, albi professionali protette e non protette). Costituiscono attualmente professioni protette quelle degli: agronomi e forestali, agrotecnici, architetti, attuari, avvocati e procuratori, biologi, chimici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti e pubblicisti, infermieri professionali, ingegneri, medici chirurghi, notai, odontoiatri, ostetriche, periti agrari, periti industriali, ragionieri e periti industriali, spedizionieri doganali, tecnici sanitari di radiologia medica, veterinari. La protezione di tali professioni consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto all’albo o ne sia stato espulso e nella soggezione degli iscritti al potere disciplinare che gli ordini professionali, considerati per legge quali enti pubblici (v.), esercitano sui singoli professionisti a salvaguardia della dignità e del decoro della professione. L’esercizio di una professione protetta senza avere conseguito la prescritta iscrizione, oltre alle sanzioni penali o amministrative previste, comporta la privazione del diritto al compenso per il professionista, salva la soluti retentio (v.) (art. 2231 c.c.).
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