Enciclopedia giuridica

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Alberi

Gli alberi devono essere piantati alla distanza dal confine stabilita dai regolamenti o, in mancanza, dagli usi locali (art. 392, comma 1o, c.c.). In mancanza di regolamenti o usi locali si osservano le seguenti regole: 1) gli alberi di alto fusto (sono considerati tali gli alberi il cui fusto, prima di ripartirsi in rami, superi i tre metri) debbono essere piantati ad almeno tre metri dal confine; 2) gli altri alberi debbono essere piantati ad una distanza di almeno un metro e mezzo; 3) le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo debbono essere piantati ad una distanza di almeno mezzo metro dal confine (art. 892, comma 1o, c.c., numeri 1, 2 e 3). Il vicino, comunque, può recidere le radici o chiedere al proprietario di tagliare i rami che superino il confine, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali (art. 896 c.c.).


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