Ev chi gestisce un’impresa alberghiera, che consiste nella locazione per un determinato tempo (in genere breve) di stanze e nella fornitura di vitto, contro il pagamento di una somma giornaliera comprensiva dell’intero servizio o di una parte di esso. L’albergatore è tenuto ad una prestazione accessoria di custodia per gli oggetti portati in albergo dai clienti (v. responsabilità dell’albergatore).
responsabilità dell’albergatore: gli artt. 1783 – 1785 quinquies c.c. prevedono un particolare regime di responsabilità per le cose portate in albergo dai clienti. L’albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti nell’albergo e a lui non consegnate fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo (art. 1783 c.c.). La sua responsabilità è , all’opposto, illimitata: a) quando la sottrazione, la perdita o il deterioramento riguardino cose consegnate in custodia all’albergatore o cose che egli si è illegittimamente rifiutato di ricevere in custodia (e non può rifiutarsi di ricevere il danaro e gli oggetti di valore) (art. 1784 c.c.); b) quando la sottrazione, la perdita o il deterioramento siano dovuti a colpa sua o dei suoi ausiliari (art. 1785 bis). In nessun caso la albergatore albergatore può essere invocata (ne´ quella illimitata, ne´ quella limitata) quando deterioramento, distruzione o sottrazione della cosa siano dipesi da fatto del cliente, da forza maggiore o dalla natura delle cose (art. 1785 c.c.), ossia quando possa parlarsi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di custodia per causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Il medesimo regime vale per gli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, trattorie e simili (art. 1786 c.c.), ai quali appare però problematico applicare un limite ragguagliato al prezzo dell’alloggio giornaliero (come applicarlo nei cinema o nelle trattorie?). Si tratta di una responsabilità per la sottrazione, la perdita o il deterioramento di cose portate dal cliente nei locali dell’impresa e non consegnate all’imprenditore (o ai suoi ausiliari): la responsabilità non deriva, perciò , da un contratto di deposito intercorso fra il cliente e l’imprenditore (il deposito è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa da custodire); essa deriva dall’inadempimento di una obbligazione accessoria dell’albergatore e, in genere, degli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli ecc., inerente al contenuto legale del contratto. Il principio è quello secondo il quale l’imprenditore che, per eseguire la propria prestazione, deve ospitare i clienti nei locali dell’impresa è tenuto a predisporre una organizzazione idonea a garantire l’integrità e la sicurezza, oltre che della persona del cliente, anche dei beni che egli porta con se´ e dai quali, per ricevere la prestazione principale, deve separarsi. Ma dell’inadempimento di questa obbligazione l’imprenditore non sempre risponde, secondo i principi generali, con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.), ossia illimitatamente: ne risponde illimitatamente solo nei due casi sopra menzionati. Il rischio inerente alla sottrazione, alla perdita o al deterioramento delle cose del cliente è così ripartito fra l’imprenditore e il cliente: ripartizione che ha la funzione di evitare all’imprenditore il costo, improduttivo, di una organizzazione idonea a prevenire ogni possibile danno al cliente, e in ultima analisi ubbidisce ad una politica di incentivazione dell’attività alberghiera e delle altre attività economiche menzionate nell’art. 1786 c.c..
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