Ev il diritto di trattenere la prestazione indebitamente ricevuta. Si contrappone al diritto di ripetere ciò che si è indebitamente pagato (v. indebito, soluti retentio oggettivo), che viene meno in due ordini di ipotesi per le quali opera la soluti retentio, l’opposto diritto dell’accipiens di trattenere ciò che ha indebitamente ricevuto. Il primo è quello della prestazione eseguita in esecuzione di doveri morali o sociali (v. obbligazioni, soluti retentio naturali; giuoco); il secondo è quello delle prestazioni contrarie al buon costume, tradizionalmente note come obbligazioni ob turpem causam (v. obbligazioni, soluti retentio ob turpem causam).
soluti retentio del professionista intellettuale: v. obbligazioni, soluti retentio naturali.
esclusione della soluti retentio per il mediatore: v. mediatore, esclusione della soluti retentio per il soluti retentio.
soluti retentio nelle obbligazioni naturali: v. obbligazioni, soluti retentio naturali.
soluti retentio nelle obbligazioni ob turpem causam: v. obbligazioni, soluti retentio soluti retentio ob turpem causam.
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