Enciclopedia giuridica

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Indebito



indebito di diritto comunitario: si verifica in tre casi: il primo, più frequente nella pratica e maggiormente studiato dalla dottrina, si realizza quando un operatore economico, che ha corrisposto ad uno Stato membro delle imposte o altre prestazioni finanziarie rivelatesi successivamente contrarie al diritto comunitario, ne chiede la restituzione; nel secondo rientrano i pagamenti effettuati da operatori economici in base ad un regolamento comunitario invalido o erroneamente applicato, pagamenti dei quali l’operatore chiede il rimborso da parte degli organismi nazionali incaricati della loro percezione. Il terzo caso, nettamente distinto dai precedenti, si realizza quando gli organismi nazionali competenti abbiano versato, nel quadro di un regime comunitario di aiuti, degli importi ed in seguito ne pretendano la restituzione. In questi casi il diritto comunitario crea una situazione giuridica sulla base di operazioni effettuate nel diritto interno, i cui effetti si producono nuovamente nell’ordinamento nazionale.

indebito ex persona creditoris: è l’ipotesi del pagamento nelle mani del creditore apparente (v. creditore, indebito apparente). Se non ricorrono gli estremi richiesti dall’art. 1189 c.c. per la liberazione del solvens, questi avrà azione di ripetizione verso l’accipiens; altrimenti l’azione di ripetizione spetterà nei confronti di questo al vero creditore (art. 1189, comma 2o, c.c.). All’indebito indebito non si applica l’art. 2036 c.c. (v. indebito ex persona debitoris).

indebito ex persona debitoris: ricorre quando, per errore scusabile, si paga un debito altrui credendolo proprio. Qui, a differenza che nell’indebito oggettivo (v.), il debito esiste, ma è stato pagato, per errore scusabile, da persona diversa dal debitore. Anche l’indebito soggettivo dà luogo a ripetizione (art. 2036 c.c.); ma l’estremo dell’errore scusabile, che spetta al solvens provare, rende più arduo l’esperimento dell’azione. Ev richiesta la scusabilità dell’errore del solvens, ma non la sua riconoscibilità da parte dell’accipiens: Tizio, ad esempio credendosi proprietario di un appartamento condominiale, ha pagato all’amministratore di condominio la sua quota di spese relative alla riparazione delle parti comuni dell’edificio. Ma Caio conviene in giudizio Tizio e ottiene una sentenza la quale accerta che lui, e non Tizio, è proprietario dell’appartamento. Ne deriva che Tizio ha pagato all’amministratore di condominio un debito che esisteva, ma non era suo, bensì di Caio: ha, perciò , diritto di ripetere ciò che ha dato, quantunque il suo errore non fosse riconoscibile. La ripetizione è esclusa se il creditore si è in buona fede privato del titolo o delle garanzie del credito (v. cessione del credito): in tal caso chi ha pagato per errore il debito altrui subentra nei diritti del creditore (art. 2036, comma 3o, c.c.); chiederà , cioè , al vero debitore il rimborso di ciò che ha erroneamente pagato in sua vece. Altrettanto accade se non c’era errore o se l’errore era scusabile.

indebito oggettivo: ricorre quando il pagamento o, comunque, la prestazione (v.) eseguita non ha, oggettivamente, alcuna valida giustificazione. La mancanza di una causa solutionis può essere originaria oppure sopravvenuta: ricorre la prima ipotesi quando si paga un debito che non è mai sorto; ricorre la seconda quando la causa debendi viene meno in epoca successiva al pagamento; l’ipotesi si verifica quando un contratto sia stato adempiuto da una o da entrambe le parti e, successivamente, il contratto sia stato dichiarato nullo (v. nullità ) o annullato (v. annullabilità ) o sia stato risolto (v. risoluzione del contratto) o rescisso (v. rescissione del contratto) o dichiarato inefficace (v. contratto, effetti del indebito), oppure quando si è pagato in esecuzione di una sentenza di condanna esecutiva, poi annullata nelle successive fasi di giudizio. In questi casi il pagamento eseguito si rivela un fatto privo di causa (v.), cioè di giustificazione; e questo fatto diventa fonte di una obbligazione e, correlativamente, di un diritto di credito: l’obbligazione di restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e il diritto correlativo di ripetere, ossia di riottenere, ciò che si è indebitamente dato (art. 2033 c.c.). Chi agisce in ripetizione deve superare la tacita ricognizione di debito (v. promessa, di pagamento e ricognizione di debito) che è implicita nel pagamento: incombe, perciò , su di lui l’onere di provare, oltre all’avvenuto pagamento, anche l’inerenza di questo al rapporto inidoneo a generare una causa debendi. Sebbene si parli di pagamento non dovuto, il principio vale per qualsiasi prestazione eseguita senza causa. L’art. 2037 c.c. lo chiarisce riguardo all’ipotesi in cui l’indebito sia consistito nella consegna di cosa determinata. Se, ad esempio, è dichiarata nulla una vendita eseguita da entrambe le parti, il compratore avrà diritto di ripetere il prezzo pagato e il venditore avrà diritto di ottenere la restituzione della cosa. La giurisprudenza estende ulteriormente il principio all’ipotesi in cui sia stata indebitamente eseguita una prestazione di facere (v. prestazione, indebito di fare), riconoscendo in tal caso a chi l’ha eseguita il diritto ad una somma di danaro pari al valore attribuito dalle parti alla prestazione eseguita senza causa. Chi agisce in ripetizione di una somma di danaro ha diritto agli interessi (v.) o, se si tratta di altre cose fungibili, ai loro frutti naturali, con decorrenza diversa a seconda che l’accipiens fosse in mala fede o in buona fede: con decorrenza dall’adempimento nel primo caso, dalla domanda nel secondo (art. 2033 c.c.). Vale, in quanto non derogata, la disciplina sulle obbligazioni in generale: perciò , se ne ricorrono gli estremi, si applica l’art. 1224, comma 2o, c.c., sul risarcimento del maggior danno (v. danno, maggior indebito) derivato dall’inadempimento. Se oggetto di ripetizione è una cosa determinata, questa deve essere restituita in natura (art. 2037, comma 1o, c.c.), con i relativi frutti (art. 2033 c.c.). Ma la restituzione in natura può essere resa impossibile dal perimento della cosa: l’accipiens di mala fede sarà tenuto a corrispondere il valore, anche se la cosa è perita per caso fortuito (art. 2037, comma 2o, c.c.); l’accipiens di buona fede risponderà solo nei limiti dell’arricchimento, anche se il perimento è dipeso da fatto proprio (art. 2037, comma 3o, c.c.). Il primo risulta esposto ad un rischio più grave di quello che incombe sul debitore in mora (v. mora, indebito del debitore), che può liberarsi provando che la cosa sarebbe perita anche nelle mani del creditore (art. 1221, comma 1o, c.c.); il secondo è , per contro, tenuto a corrispondere la minor somma fra l’arricchimento e il valore della cosa altrui. Si è qui in presenza di una tutela quanto mai energica della buona fede, ossia della sicurezza nella circolazione dei beni; e ciò fa comprendere perche´ la giurisprudenza abbia sentito il bisogno di estendere, quale correttivo, quella equiparazione alla mala fede della buona fede temeraria (v. buona fede, indebito temeraria) che è legislativamente formulata, in materia di possesso, dall’art. 1147, comma 2o, c.c.. Può accadere, inoltre, che l’accipiens di cosa determinata l’abbia nel frattempo alienata: egli dovrà restituire il corrispettivo ricevuto o corrispondere il valore della cosa (se superiore al corrispettivo) a seconda che fosse in buona o in mala fede (art. 2038 c.c.); ma qui gli nuoce la mala fides supervienens, giacche´ dovrà corrispondere il valore se, quantunque in buona fede al momento dell’acceptio, fosse venuto a conoscenza dell’obbligo di restituire la cosa al momento della sua alienazione.

pagamento di indebito: il indebito indebito è l’adempimento di una prestazione (v.) non dovuta. Può trattarsi sia di indebito oggettivo (v.) sia di indebito soggettivo (v.).

ripetizione di indebito: v. indebito oggettivo; indebito ex persona debitoris; indebito ex persona creditoris.

indebito soggettivo: l’indebito indebito può configurarsi come indebito ex persona debitoris (v.) o come indebito ex persona creditoris (v.).


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