caso fortuito in diritto civile: l’evento imprevedibile e inevitabile, che il debitore deve provare per ottenere la propria liberazione, è il caso fortuito, che corrisponde al concetto comune di fatalità (un terremoto, una tempesta in mare, una valanga, una frana ecc.), o la forza maggiore, che indica una forza alla quale non si può resistere: una forza della natura (il vento, l’urto delle onde del mare ecc.) o una forza umana, come il fatto del terzo o come il fatto dello stesso creditore, infine, come il provvedimento della pubblica autorità (cosiddetto factum principis). Neppure i concetti di caso fortuito e di forza maggiore vanno intesi in senso naturalistico: essi indicano gli eventi che, in rapporto alla prestazione dedotta in una data obbligazione, rivelano i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità . La frana che distrugge una costruzione non esime il costruttore da responsabilità per inadempimento, se le preliminari indagini geologiche potevano rendere manifesta la natura franosa del suolo; ed altrettanto va detto per il terremoto che distrugga un edificio costruito senza il rispetto delle misure antisismiche. Il fatto del terzo, che abbia reso impossibile la prestazione non vale, in linea di principio, a liberare il debitore, che è esonerato da responsabilità solo se il fatto del terzo era imprevedibile ed inevitabile: perciò l’affondamento della nave del vettore ad opera di un’altra nave che l’abbia speronata non esime il vettore da responsabilità per la perdita del carico, se la sua nave non disponeva delle apparecchiature necessarie per prevenire la collisione. Lo stesso factum principis, come il divieto posto dall’autorità all’esecuzione della prestazione (diniego delle necessarie autorizzazioni amministrative alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento dell’attività in cui la prestazione consiste), vale quale forza maggiore, che libera il debitore, solo se affatto inevitabile e insuperabile da parte dell’obbligato, il quale non è liberato se il diniego dell’autorità era evitabile (realizzando l’opera secondo le prescrizioni amministrative) o era superabile (esperendo gli opportuni ricorsi avverso il provvedimento illegittimo). V. anche trasporto, contratto di caso fortuito; assicurazione, contratto di caso fortuito; forza maggiore.
caso fortuito in diritto penale: è una causa soggettiva di esclusione del reato. Più precisamente, al pari dell’errore (v.), è una causa che esclude l’elemento soggettivo del reato, cioè il dolo (v.) e la colpa (v.) e pertanto differisce dalle cause che escludono il nesso psichico dell’appartenenza del fatto all’agente, quali la forza maggiore, l’incoscienza indipendente dalla volontà e il costringimento fisico. caso fortuito e forza maggiore però , per la dottrina tradizionale, sono accomunati da un medesimo presupposto: il nesso causale tra la condotta e l’evento. Sotto tali figure vengono raggruppate le ipotesi in cui l’evento non è prevedibile soggettivamente, cioè dall’agente secondo le conoscenze da lui possedute o che avrebbe dovuto possedere in base alla sua posizione e professione; sicche´ nessun rimprovero può essergli mosso. La più recente dottrina ha ricondotto il caso fortuito e la forza maggiore nell’ambito della causalità umana (v. causalità , caso fortuito umana), quali fattori di esclusione di essa, degradando la condotta a mera condicio sine qua non. Infatti entrambe le figure esprimono avvenimenti obiettivamente, e non tanto soggettivamente, non prevedibili come verosimili, i quali dunque escludono il rapporto di causalità tra condotta ed evento. Il caso fortuito comprende tutti quei fattori causali, precedenti, concomitanti o sopravvenuti, che rendono eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che, al momento della condotta, appariva del tutto inverosimile secondo la miglior scienza ed esperienza. Il caso fortuito è dunque caratterizzato dall’imprevedibilità di un accadimento, il quale si verifica in conseguenza di una forza che è inconoscibile e che collabora con l’azione del soggetto alla produzione dell’evento stesso. Pertanto esso varca i limiti della prudenza e dell’attenzione umana. La forza maggiore, pur essendo anch’essa imprevedibile, si differenzia dal caso fortuito in quanto si pone contro la volontà del soggetto, il quale inutilmente tenterebbe di contrastarla per impedire l’evento.
presunzione di caso fortuito: v. trasporto, contratto di caso fortuito.
prova del caso fortuito: v. responsabilità , caso fortuito per danno cagionato da cose.
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