Enciclopedia giuridica

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Forza maggiore



forza maggiore nel diritto civile: è una forza alla quale non si può resistere: una forza della natura (il vento, l’urto delle onde del mare ecc.) o una forza umana, come il fatto del terzo o come il fatto dello stesso creditore (o danneggiato) o, infine, come il provvedimento della pubblica autorità (cosiddetto factum principis). La forza maggiore è una delle cause di interruzione del rapporto di causalità (v. causalità , rapporto di forza maggiore), tra fatto e danno (art. 2043 c.c.) (v. fatti illeciti) e tra inadempimento (v.) e danno (art. 1218 c.c.). V. anche caso fortuito.

forza maggiore nel diritto penale: tradizionalmente la forza maggiore viene definita come una situazione esterna al soggetto agente che lo determina irresistibilmente ad assumere un comportamento, attivo od omissivo, apparentemente tipico; in pratica, l’uomo non agisce ma viene agito, non essendo presente o non potendo comunque rilevare la sua volontà . Nonostante il nostro codice accomuni caso fortuito e forza maggiore nell’ambito della medesima norma (intendendoli, secondo alcuni, come cause di esclusione della colpevolezza, e secondo altri come fattori interruttivi del nesso di causalità ) una distinzione può essere colta, almeno a livello concettuale: infatti mentre nel primo, caratterizzato dall’imprevedibilità ed imponderabilità , si rinviene comunque una condotta cosciente e volontaria, nella forza maggiore, caratterizzata dalla irresistibilità , risulta mancante una condotta umana propria dell’autore come postulata dal comma 1o dell’art. 42 c.p.. C’è da rilevare comunque, come nonostante la differenza tra le due nozioni entrambe rivelino l’insussistenza di un fatto tipico conseguendo da ciò l’identità di effetti


Forza armata      |      Forza pubblica


 
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